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1579. Francesco Sforza al luogotenente di Lodi 1453 marzo 6 Milano.

Francesco Sforza ordina al luogotenente di Lodi che la scorta con retroguardi alle cose dei mercanti sia a carico degli stessi, e quella ai carichi del sale sia addebitata sulle entrate ducali.

Locuntenenti Laude.
Respondendo a quanto ne scriveti circa il fare la scorta al salle cum li retroguardi, siamo contenti et volimo che, servato l'ordine già dato de fare pagare quelli mercadanti el beneficio dele scorta per le loro robbe, faciate fare la scorta al salle ad nostre spese, che seranno poche, perché non haveranno ad stare dicti retroguardi impazati più como duy o tri dì. Mediolani, vi martii 1453.
Ser Iacobus.
Cichus.