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1711. Francesco Sforza al podestà e ai deputati agli affari di Tortona 1453 aprile 5 Milano.

Francesco Sforza scrive al podestà e ai deputati agli affari di Tortona di aver inteso da Corrado Bigurra e da Ludovico da Bologna la loro disponibilità ad avere cavalli, ma fuori città per mancanza di strame; lo Sforza ritiene indispensabile che in città vi siano cavalli e genti d'arme per sicurezza dei cittadini che escono dalla città per curare i campi o attendere ai loro affari e come deterrente per i nemici. Li assicura di aver ordinato ai suoi ufficiali di fuori città di evitare preclusioni di condurre in città le loro biade, ricordando l'urgenza che si facciano dentro e fuori la città opere di difesa concordate con Ludovico.

[ 365v] Egregio et nobilibus viris potestati ac deputatis, presidentibus negociis civitatis nostre Terdone dilectissimis.
Per Conrado Bigurra, vostro ambaxatore, et per lettere de Lodovico de Bologna, nostro famiglio, havemo inteso quanto è seguito circha el logiare deli cavalli in quella nostra cità havevamo commesso ad Gentile dela Molara, nostro fameglio, et le raxone et casone per li quale dicti dicti cavalli non potere logiare in la cità, et vuy essere contenti dargli la tassa, logiando altrove fora della città, como haveti facto per lo passato, maxime per mancamento del strame, et cetera. Ad che respondendo ve dicemo che nuy siamo certissimi che gli sia mancamento de strame, como voy ne haveti (a) facto exponere et Lodovico ne scrive, tamen ne pare più che necessario che in quella comunità siano qualche cavalli per gente d'arme et per secureza della cità et acconzo vostro (b) che, essendogli gente, pur farano delle scorte che li homini potrano andare fora ad acconzare le vigne et fare le facende loro; et anche essendo gente d'arme in quella città, l'inimici (c) se guarderano de fare delle cose che forse fariano non gli essendo. Pertanto ce pare, et cossi ve confortiamo et volimo che insieme con Lodovico, al qual scrivemo la voluntà nostra, debiati adaptare de alogiare entro la cità delli cavalli taxati, quelli più siano possibile, cioè li homini d'arme con le persone loro et duy o tre cavalli per home d'arme. Questo facto aconzate como ve pare, perché ultra che serà secureza della cità et acconzo vostro, quando gente d'arme siano in la cità, serrà gran favore aIe cose dellà per infiniti respecti.
Ala parte che diceti che li citadini de quella nostra cità sono prohibiti per li officiali de fora de condure le biave loro hanno in li lochi de fora alla cità, ve dicemo ne maravigliamo. Pertanto havemo ordinato per nostre lettere patente, come vedereti, che ad essi citadini de cetero non serrà per alcuno officiale facta dificultà né obiecto veruno. Ceterum, intendendo nuy che quella nostra cità non è cossì ben proveduta de fora et de quelle forteze se convenne ad tempo de guerra, cioè de sbarre et altre reparatione, havimo facto commissione ad Lodovico da Bologna, nostro fameglio, che veda et fazi far tutto quello gli parà necessario dentro et de fora: pertanto, intendendone con luy, gli dareti ogni favore et adiuto ve sia possibile. Data Mediolani, die v aprilis 1453.
Zanetus.
Cichus.

(a) Segue scrpto depennato.
(b) per acconzo vostro ripetuto.
(c) l'inimici su rasura.