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1941. Francesco Sforza al luogotenente di Lodi 1453 maggio 12 Milano.

Francesco Sforza informa il luogotenente di Lodi delle lamentele dei dazieri della notaria della banca del podestà di Lodi per la disponibilità data dal suo cancelliere a riscuotere i denari dei bollettini fatti a quelli che dalla città trasportano nel vescovato biada, privando così i dazieri di quanto loro spetta. Anche se per nuove lettere del Regolatore e dei Maestri delle entrate si ribadisce che la Camera ducale non deve per ciò "alcuno ristoro", si precisa che in futuro la Camera ducale non percepisca denari. Pertanto si comanda che le dette lettere siano osservate e in avvenire qualsiasi somma così riscossa, sarà data ai dazieri.

Locuntenenti nostro Laude.
Per la lamenta ne hanno facto li daciarii dila notaria dela bancha del potestade de quella nostra cità del'anno presente, habiamo inteso lo cancellero vostro essere omnino disposito de rescodere li dinari deli boletini se fanno ad quelli conducano fora d'essa citade in el ve covado alcuna quantità de biava, quali per la forma del'incanto e pacti del dicto datio specteno ad essi daciarii, et in questo mò lo privati del debito suo, nonobstante che per li Regulatori et Maestri dele intrate, per repplicare sue lettere, ve sia scritto in opportuna forma ad ciò che per questo non bisogni la Camera nostra li facia alcuno ristoro, quali bisognaria li fossi facto, et in lo advenire la Camera nostra non haverà uno solo dinaro, riscodendo dicto vostro cancellero li dinari gli spectano, como fa, dela qual cosa assai ne maravigliamo. Perhò nostra intentione è che in quello concerne la conservatione et utilità dele intrate nostre, sia observato quello è ordinato per li prenominati Regulatori et Maestri, et tanto più se dolemo, quanto demostrano più voi procurare lo augumento dele predicte nostre intrate et non la diminutione et manchamento. Il perché volemo, et cossì ve comandiamo che le predicte lettere como iaceno, debiate, remosta ogni difficultà, exequire et observare, et ogni quantità de dinari habiati rescossi per questa casone, subito gli debiati far dare ali prenominati daciarii ad ciò non habiano più iusta (a) casone de dolerse, né per questo ne sentiamo più lamenta, né anchora bisognia la prelibata nostra Camera gli faza ristoro, como bisognaria facesse, non essendo cossì [ 412r] facto, avisandove che se altramente fareti, gli facemo nuy quella provisione che serà expediente et necessaria, rescrivendone subito dela receputa de questa. Mediolani, xii maii 1453.
Antonius.
Bartholomeus.
Christoforus.
Cichus.

(a) iusta in interlinea.