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1251. Francesco Sforza a Pietro Campofregoso 1453 marzo 7 Milano

Francesco Sforza confessa a Pietro Campofregoso di aver compreso come egli ci tenga che lui sia in buoni rapporti amichevoli con suo cugino Galeotto Campofregoso e lo accetti come suo raccomandato o consenta che i Fiorentini el tolessero perché non havesse a vivere in sospecto. Come gli ha fatto capire tramite Sceva e come pure gli ha fatto intendere per via del suo cancelliere, Leonardo da Pietrasanta, non lo piglierebbe mai per raccomandato e neppure lo segnalerebbe ai Fiorentini come tale. in virtù dei rapporti che il duca ha con Fioramonte, marchese da Villafranca, ma, per riguardo verso il doge, intenzione ducale è di avere Galeotto e trattarlo per bono fratello e amico difendendolo da ogni offesa che gli recasse il marchese Fioramonte da Villafranca. Di ciò Galeotto deve avere sempre assoluta certezza.

[ 467v] Illustri domino tanquam fratri nostro, carissimo domino Petro de Campofregoso, Dei gratia duci Ianuensi.
Et per lettere della illustre signoria vostra et per molte ambassate ad nuy per soa parte facte, havemo compreso el desiderio della signoria vostra essere ch'el spectabile domino Galeotto da Campofregoso, vostro cusino, sia in bona amicitia et intelligentia cum esso nuy per quelle cose, quale tene al presente, et che nuy lo acceptassimo per nostro recommandato, o che nuy consentessemo che signori Fiorentini el tolessero perché non havesse a vivere in sospecto, et cetera. Dicemo che, como havemo mandato a dire alla signoria vostra per misser Sceva, et cossì per ser Leonardo da Petrasancta, cancellero della signoria vostra, non poteressemo cum honore nostro acceptarlo per recomandato, né etiandio consentire che se recomandasse ad signori Fiorentini, né ad altri de consientia nostra, per respecto delle obligatione et promesse, quale ha da nuy el spectabile Fioramonte, marchixe de Villafrancha, ma, per contemplatione della signoria vostra, nostra intentione è de havere dicto Galeotto et tenere et tractare per bono fratello et bono amico, cum le cose quale tene al presente, et non offenderlo, nì molestarlo dal canto nostro, ma adiutarlo et defenderlo se el predicto spectabile marchexe Fioramonte de Villafrancha cercasse o tentasse de offenderlo. Et cossì per la presente promettiamo alla signoria vostra de fare et observare; et de questo el dicto Galeotto pò vivere et dormire securamente, et non stare in alcuna umbreza et sospecto, perché non li bisogna stare dubio nissuno, perché nuy promettemo questo liberamente, et cussì observarimo finchè dicto Fioramonte, marchexe predicto, persisterà in la recommendatione (a) et obligatione in quale è con nuy et tucto, como havimo dicto, per contemplatione et satisfatione del desiderio della signoria vostra, quantunche, como pò (b) iudicare, el ne sia grande incarricho. Et per chiareza della signoria vostra et del dicto Galeotto havemo subscriptala presente de nostra propria mane. Data Mediolani, die vii marcii 1453.
Leonardus.
FranciscuSfortia Vicecomes manu propria subscripsit.
Cichus.


(a) recommendatione scritto su rasura.
(b) Segue comprendere espunto.