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294. Francesco Sforza al vescovo e al clero tortonese 1452 marzo 20 Milano

Francesco Sforza non può che rimproverare il vescovo e il clero tortonese che, nonostante abbia ridotto l'ammontare della sovvenzione richiesta per la promessa dei loro inviati che avrebbero provveduto al compartito e alla riscossione dei denari, facendo ricorso al braccio ecclesiatico in caso di renitenza al versamento, specie da parte di chi è fuori dalla giurisdizione sforzesca. Il duca concede un ulteriore termine di otto-dieci giorni, terminato il quale invano, egli si rifarà alla primitiva richiesta. Rimane in attesa della risposta con cui gli diranno della riscossione dei denari e ne avviseranno pure il suo segretario Francesco Maletta.

Reverendo in Christo patri ac venerabilibus dominis Dei gratia episcopo et toti clero Terdonensi, nobis dilectis.
Li vostri messi, quali furono qua et presero compositione con noy in ducati quattrocento d'oro per la subventione per noy rechiesta ad quello chiericato, se partirono con deliberatione che, como fossero lì, metteriano modo et forma ad compartire et scotere li dicti denari de presente, et circha questo se doveva procedere col brazo ecclesiastico, per via de interdicti et altri opportuni remedii, et maxime contra quelli che non sonno sotto la iurisdictione nostra, quali se pono fare venire ad obedientia con questa via, meglio che con [ 90v] altra. Et per questo più facilmente condescesimo ad redure et moderare la dicta summa, quanto che più presto et senza (a) difficultà credevamo valerse de dicti denari ad questi nostri bisogni, li quali cossì importano per lo bene et quiete vostra, como per lo stato nostro proprio. Fin a qui non habiamo inteso habiate posto ordine alcuno a questa facenda, ma più presto ne pare vedere ne pigliate pocha cura. Né voy, monsignore, haveti solicitato de procedere per la via ecclesiastica, né voy altri del chiericato gli haveti asentito ad darli questo arbitrio, dele qualcose non possiamo fare che de voy tucti non ne pigliamo umbreza et senestro concepto. Pertanto di novo confortiamo la reverenda vostra persona, caricando et stringendo che, veduto le presente, debiati servare quelli modi et remedii che siano expedienti, como habiamo dicto, ad retrare per ogni (b) modo li dicti ducati cccc d'oro, de presente et senza exceptione alcuna, che sia infra octo o deci dì al più tardo. Altramente noy non se trovarimo contenti di facti vostri, et ne daresti materia de stare sula prima rechiesta con usarvi de altre provisione, le quale ve seriano rincrescevole. Expectiamo adonque risposta, con effecto da voy, et essere advisati del dì certo che possiamo havere li dicti denari. Et cossì ne advisati Francisco Maletta, nostro secretario. Data Mediolani, die xviiii marcii 1452.
Christoforus Franciscus.
Cichus.


(a) Segue soa depennato.
(b) ogni in interlinea.