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1028. Francesco Sforza a Oldrado da Lampugnano 1452 ottobre 25 "apud Calvisanum".

Francesco Sforza richiama a Oldrado Lampugnani la recente disposizione, riformatrice dei primi capitoli concessi dal duca, motivata dalla pratica semestrale del ragioniere della città per il riordino delle scritture da cui ne consegue danno alla Camera ducale. Decide, di conseguenza, che si sostituisca l'attuale ragioniere, impreparato a tale ufficio e si richiami, d'accordo con i Maestri delle entrate, in servizio il predecessore, Giorgio degli Arlotti, uomo pratico e espertoin tale lavoro.

Domino Oldrado de Lampugnano.
Quando noi havessimo el dominio de quella città concedessimo a quelli cittadini alcuni capituli, secundo che domandarono, per usare verso loro benignità et liberalità. Ma perché de presenti li Maistri nostri dele intrate ne scrivono che fra li altri capituli gli ne é uno, cioé che essa communità possa mettere alla rasonaria de quella che parerà alli soi deputati et alchuni altri officiali, como vedirà per la copia del capitulo, quale vi mandiamo qui incluso, che torna in grandissimo danno dela Camera nostra, però che, mutando loro, de sei mesi in sei mesi, lo officiale deputato alla dicta rasonaria, como fanno, le scripture non se ponno aconzare con li debiti modi et ordeni, et sonno confuse et senza veruno regulamento per forma che non se pò havere una minima rasone ordinata. Il perché é verisimile che simili officii non se possono intendere, né pigliare la pratica de ordinare le scripture per stare li sì poco tempo et perché, non provedendo ad questo facto, ne porria sequire danno et preiudicio assai alla Camera nostra; et intendendo essere lì de presenti al dicto officio uno homo da bene, ma non pratico de tale (a) officio, pertanto ve caricamo, strengemo et confortamo che vogliati remectere et deputare al dicto officio Zorzo deli Arlotti, rasonato proxime passato, quale é pratico, experto, sufficiente et idoneo de tale officio, [ 259v] aciochè la Camera nostra non venga ad supportare tanto danno per mancamento del rasonero et dele rasone che non se possono havere ordinate. Et circa ciò interponiati ogni vostra opera, studio et diligentia de fare che essi deputati restino contenti ad questo et che per ogni modo habia luoco, intendendovi de ciò cum li Maistri dele intrate nostre. Ex castris apud Calvisanum, die xxv octobris 1452.
Ser Iohannes.
Cichus.

(a) de tale in interlinea su al dicto depennato.