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1189. Francesco Sforza a Oldrado da Lampugnano e al luogotenente di Parma 1452 dicembre 11 Cremona.

Francesco Sforza dice a Oldrado Lampugnani e al luogotenente di Parma che non vuole che i cittadini parmensi siano obbligati a fare la guardia fuori del territorio perché vi sono mille cavalli di condotta con i quali si può fare tale compito. Informato che i cittadini parmensi vogliono che sia osservato quello che i loro capitoli dispongono circa il pagamento del salario del podestà, si dice contento di tale richiesta e si augura che presto venga pagato Giovanni Giordani, podestà passato. Dispone di soprassedere dall'intervenire contro i Parmesi a Correggio vedendo come si comporteranno questi con quelli che abitano a Parma. Ordina che nulla contro gli statuti sia fatto nei riguardi dell'ebreo Salomone per un prestito su una balla di lana.

Domino Oldrado de Lampugnano et locuntenenti Parme.
Quelli nostri cittadini Parmesani se gravano che sonno mandati de fora della terra a fare la guardia per la gente d'arme sonno in lo revellino, et cetera; de che ve dicemo che ne maravigliamo de questo perché là sonno delli cavalli mille de conducta quali ponno molto bene fare la guardia senza dare quello impedimento et graveza alli cittadini. Pertanto ve dicemo che non volimo che lì sia facta fare più dicta guardia.
Insuper adomandano dicti cittadini che li fazamo observare li capituli, statuti et ordini loro circa el facto del pagamento del salario del podestà. Dicemo che siamo contenti che dicti loro capituli siano observati, ma volimo che debiano dare forma che meser Zohanne de Zordani, potestà passato, sia integramente, prestissimo, ala recevuta de questa, pagato et satisfacto senza exceptione perché cossì è nostra intentione che omnino sia pagato.
Ceterum volimo che debiati soprasedere alla executione contra li cittadini Parmesani, habitanti dal canto de Correzesi per vedere quello farano dicti Correzesi contra li soi habitanti del canto de qua; et, revocando dicti da Correzo quanto ha facto contra quelli soi sonno dal canto de qua, siamo [ 297v] contenti che fazati revocare anchora voi ogni novità facta contra li nostri habitanti del canto dellà.
Preterea volimo che nella causa et differentia se vertisse denanzi voy per la molestatione facta ad Salomone, ebreo, per lo prestito se dice havere facto sopra una balla de lana, siano observati li capituli de quella communità et che non se faza contra dicti capituli et sia revocata ogni novità che gli fosse facta. Cremone, xi decembris 1452.
Ser Iohannes.
Cichus.