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1227. Francesco Sforza a Oldrado Lampugnani e al luogotenente di Parma 1452 dicembre 22 Cremona.

Francesco Sforza ricorda a Oldrado Lampugnani e al luogotenente di Parma di aver scritto circa la vertenza tra il rettore e dell'Università della lana e l'ebreo Salomone per un prestito fatto per una balla di lana, invitandoli ad attenersi ai capitoli della comunità, sollecitando in particolare il rettore, che ha fatto ricorso rivendicando l'osservanza degli statuti dell'arrte della lana ad attenersi ai detti statuti et capitoli.

[ 306r] Domino Oldrado de Lampugnano et locuntenenti Parme.
Ali dì passati ad instantia de quella nostra communità se recordiamo havervi scripto che nela causa vertisse nanzi a voi, de nostra commissione, fra il rectore et Università del'arte dela lana d'essa nostra città per una, osia più parte, et Salamone. ebreo, per l'altra, per la casone del prestito facto per il dicto Salamone sopra una balla de lana, facesti observare al dicto ebreo li capituli d'essa communità, et cetera, come se contiene in esse nostre lettere. Adesso ha havuto recorso da noi dicto rectore, rechiedendone anche luy la observatione del statuto del'arte dela lana predicta, per noi confirmato ad rechiesta dela prefata communità, et dice che de iure el merita d'essere observato et exequito. Il che attendendo aciò, como per altre ve havimo scripto, niuno obinde merito se habia a dolere, siamo contenti et volimo che li dicti statuti et capituli per noi confirmati siano observati et che vediati diligentius et cognoscati poy, terminati questa cosa, come vorrà la iustitia, procedendo in premissis summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii per modo che le parte non siano frustate per litigii. Cremone, xxii decembris 1452.
Cichus.