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1601. Francesco Sforza a Oldrado. 1453 aprile 13 Milano.

Francesco Sforza informa Oldrado della riduzione della sovvenzione a cinquecento ducati d'oro concordata con Ilario di Anselmi, inviato dal clero parmense, da pagarsi entro San Giorgio pena, in caso di insolvenza, il ripristino della precedente cifra. Provveda di avere, nel termine fissato, i venti ducati da versare al famiglio Luigi da Romano. Ricorda poi a Oldrado che, nel caso chiedesse al clero una sovvenzione separata dalla comunità, il clero sia esentato dal contribuire ad addizioni di dazi o a carichi imposti alla comunità. Nella convenzione fatta il duca ricorda che ha incluso i chierici del distretto parmense.

Domino Oldrado.
Per le relationi quale ne ha facto domino Ilario di Anselmi, messo, qua venuto per quello chiericato Parmesano, et aciò ch'el dicto chiericato et tucta quella città nostra intenda che per nui gli è usato humanità et havuto degno respecto ale condictioni sue, siamo condescesi et acordati con esso domino Hilario ad nome del dicto chirichato per la subventione per nui richesta, videlicet ch'el dicto chirichato ne debia subvenire et pagare cinquecento ducati d'oro da qua al dì de Santo Giorgio proximo che vene senza dilactione, né exceptione alchuna, altramente se debie stare sula prima somma quale ve habiamo mandato in nota. Pertanto vi confortiamo, carichamo et stringiamo che subito, vedute le presente, debiate provedere col dicto domino Ilario, el quale ritorna lì con questa conclusione, et con tucto quello chiericato per modo et forma che siate cauto d'avere li dicti venti ducati da qui al dicto termine, quali denari farete numerare ad Aloyse da Romano, nostro famiglio, et casu quo el dicto chierichato non attendesse la dicta convenctione al predicto termino, volimo che provediate a farli pagare sulla somma quale ve habiamo mandato, senza veruna remissione. Volemo bene che ricordate ac quella comunità per nostra parte et l'amoniate che per lo venire arechiedendo nui el chierichato Parmesano in subventione separato da essa comunità, non volemo ch'el dicto chirichato porte spesa, né danno alchuno per alchuna adictione de datio, né altri carichi che acaderanno essere posti per essa comunità. In la qual conventione intendiamo [ 390v] che sieno inclusi tucti li chierici del destrecto Parmesano, como è debito, et cussì harete a rechiedere tucti (a) quelli castellani et zentilhomini che li mandano appagare ad ogni richiesto de quello chericato, non intendendo però che questi denari se debiano retardare al dicto termino. Immo li volimo omnino perché li havemo assignati a nostri soldati per cosa importante al stato nostro, secondo che altre nostre te habiamo scricto. Mediolani, die xiii aprilis 1453.
Cristoforus.
Cichus.

(a) Segue li chieriche del dis depennato.