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1720. Francesco Sforza a Pietro Giovanni da Camerino. 1453 maggio 7 Milano.

Francesco Sforza risponde a Pietro Giovanni da Camerino, che gli ricorda di avergli più volte richiesto la possessione di Cognolo, di Castelleone e le cose tenute da Giovanni Piccino da Soana, che, non avendo potuto accontentare le prime richieste, gli ha concesso le entrate di quelle ville come le teneva Giovanni Piccino. Se si farà leggere da persona competente la concessione fatta al Piccino, comprenderà che non era compresa alcuna giurisdizione sugli uomini e se Piccino l'ebbe, fu per una delle molte usurpazioni consentitegli da Niccolò Piccinino e tollerate dal passato duca non vincolato da capitoli con le città, come invece lo è lui. Spera nell'avvenire di consentirgli migliori soddisfazioni.

Petro Iohanni de Camerino.
Havimo recevuto le toe lettere date a vi del presente, per le quale tu ne ricorde della domanda che tu ne facesti de qualche possessione, et etiamdio inanti che nuy obtenissimo el dominio de Mediolano et che prima tu ne domandassi quella da Cugnolo et deinde quella da Castellione, et finalmente le cose fureno tenute per Iohanni Piccino da Soana; alle quale, respondendo, dicimo che, dexiderando nui de compiacerte ancora in maior cosa che veruna de quelle che tu ne hai domandate, non te havendo potuto dare una delle doe prime, te havemo provedute delle intrate de quelle ville [ 419v] eo modo et forma che le godeva et che ne era privilegiato Iohanni Piccino, cioé imbottature et dacii de pane, vino et carne, al qual privilegio concesso per la bona et felice memoria del duca passato a dicto Iohanni Piccino se refermò. Et sectu te lo farai legere da qualche intendente, tu trovarai che per dicto privilegio non gli era concessa iurisdictione delli homini, ma l'entrate como havimo dicto potria ben essere ch'el se trovaria dicto Iohanni Piccino havere usurpata la iurisdictione delli homini ultra la concessione a lui facta. Et questo per favore de Nicolò Piccinino, il quale, non che quelle villecte, ma altre maior usurpava continuamente contra el benessere della città; et il prefato duca passato el poteva meglio comportare che non potresemo nui, perché la sua signoria non haveva li capitoli che havemo nui con la comunità de Piacenza, li quali capitoli dispongono che nui non debbiamo né possiamo alienare li membri della cità. Et facendo altramente, contra farissimo alli capitoli e li cittadini saltarebbeno cum lamentarsse, siché nui te havimo dato quello che te havimo potuto dare e volontera, et cossì havimo scricto al referendario, como etiandio gli riplicamo per le alligate. Siché vogli esser contento per adesso de questo, certificandote che, procedendo le cose nostre in quello modo crediamo, mediante la divina gratia et la virtù delle nostre gente, te provederimo de maior cosa, in modo che tu te porrai meritamente contentare. Et de questo non siamo mancho dexiderosi che ti. Data Mediolani, vii maii 1453.
Cichus.