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1771. Francesco Sforza al podestà di Castell'Arquato 1453 maggio 18 Milano.

Francesco Sforza scrive al podestà di Castell'Arquato di aver accertato che Giovanni Cadenago, già lì abitante, aveva fatto una convenzione, testimoniata da pubblico istrumento, in virtù della quale, pagando una somma per carichi occorrenti, non sarebbe stato costretto ad altro. Andato ad abitare a Piacenza, pur avendo pagato quanto gli competeva, il locale Consiglio, alla presenza del podestà e su suo suggerimento, gli ha preso alcuni pegni al di là della detta convenzione. Il duca gli intima di restituire i pegni incassati e di non dargli fastidio e perché Giovanni ha lasciato lì un famiglio e una domestica, gli ordina che da loro non pretenda altro che il pagamento del sale.

Potestati Castro Arquate.
Como tu debe bene essere informato, Iohanne de Cadenago, ollim habitatore de quela nostra terra, era totalmente conventionato cum quela comunità che, pagando per li carigii occurenti una certa quantità de dinari, non dovesse essere astricto più oltra, como apare per publico instrumento rogato superinde, del qual siamo fati certi. Nunc autem, siandosse dicto Iohanne partito de lì et he andato ad habitare a Piasenza per li adversi tractamenti gli fidevano fati lì contra li pati e conventione, et havendo, como luy dice, pagato e satisfato per la rata sua alli pagamenti occorrenti et occurssi da qui in dreto, segondo le conventione sue, nondimeno el Consillio de lì, cum tua participacione e consilio, gli ha tolti certi (a) pigni per certa quantità a luy tassata sopra et ultra le predicte [ 431v] convencione, che a noy non pare né iusto né ragionevele, como per altre nostre te havimo scripto, le quale quanto habi observato tu el say. Unde, per vedere se voray fare quanto te scrivemo de uno, te cometiamo che, havendo prefato Iohanne satisfacto per la rata sua segondo la sua conventione, tu gli faci restituire li soy pigni senza veruna exceptione, non lo lassando agrevare nì molestare puy ultra, como richiede el dovere.
Preteria havendo lasato lì dicto Iohanne uno famiglio et una fanticola per governo de alqune sue cosse, volimo et te cometiamo che tu non gli lassi molestare nì gravare per caregi occurenti, excepto sale, como ne pare honesto e ragionevele. Data Mediollani, die xviii maii 1453.
Cichus.

(a) In A creti.