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387. Francesco Sforza ad Andrea della Stufa, luogotenente di Parma. (1452 marzo 21 Milano)

Francesco Sforza scrive ad Andrea della Stufa, luogotenente di Parma, che, saputo dal castellano di Vigolone della sentenza emessa per il suo pagamento, ma che non ha potuto avere causa la vertenza fra gli uomini di Calistano e i Parmensi; provveda che il castellano venga soddisfatto. Lo avverte che in futuro, in casi simili, perché il castellano possa percepire il suo, convocate e sentite le parti, emetta la sentenza che ritiene di dare.

Spectabili Andree della Stufa, dilecto locuntenenti nostro Parme.
Dal castellano nostro de Vigolono siamo advisati della sententia haveti in executione delle nostre lettere date per lo pagamento resta havere dicto castellano, quale non ha possuto havere fino al presente per la diffirentia vertente fra li homini de Calistano et quilli cittadini Parmesani hanno ad fare ad Calestano; el che ne è molto piaciuto.
Pertanto vi caricamo debiati provedere ch'el dicto castellano sia satisfacto, como è stato sententiato. Et ad ciò ch'el dicto castellano non sia nel'advenire frustrato per questa parte del pagamento suo, quale fina a mò è stata in differentia fra quilli cittadini Parmesani hanno ad fare ad Calestano et li homini de Calestano, ve committiamo et volimo debiati intendere l'una et l'altra parte et, vedute le raxone loro, terminare questa diffirentia come ve parerà de raxone, siché né l'una, né l'altra parte possa debbitamente querelarse de iniustitia, et lo dicto castellano possa per lo advenire percipere el suo pagamento, senza essere stratiato como è stato nel passato. De questo ve stringimo et caricamo perché havemo hormay havuto tanto affanno de questa cosa, che non poriamo dire quanto desiderio habiamo che gli sia posto fine. Data ut supra.
Zanetus.
Cichus.