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541. Francesco Sforza al luogotenente di Parma. 1452 maggio 6 Milano

Francesco Sforza scrive al luogotenente di Parma circa le lamentele degli uomini e della comunità di Calestano per l'imposizione di un dazio della mercanzia, mai prima pagato, ammonendolo di attenersi al consueto. Provveda a risolvere la vertenza fra i cittadini parmensi, con possedimenti a Calestano e per i quali il comune locale pretende da loro il pagamento dei carichi occorrenti, cercando, intese le reciproche ragioni, una soluzione. Altro motivo di lagnanza è dovuta al fatto che il referendario richiede un soldo e altrettanto il commissario della gabella, per la riscossione del sale; cosa che al duca pare assai disonesta.

[ 138r] Locuntenenti Parme.
Hanno mandato qui ad nuy li homini et comunità nostra de Calestano ad gravarsi, primo de uno comarco, cioé de uno datio de merchantia quale para voglia essere posto per lo referendario et citadini de quella nostra cità al presente in quella terra, il quale dicono non fò may consueto. Pertanto ad ciò dicti homini de Calestano non habiano cagione de gravarsi, volimo debiati provedere che de questo non gli sia facto cosa contra il consueto, ma, como è stato facto nel passato, fati observare nel'advinire ita che non ne habiamo più lamenta. Ceterum ne dicono che vuy anche non haviti deciso né determinato la diffirentia vertisse fra li citadini de Parma, quali hanno possessione su el territorio de Calestano, et lo comune de Calestano per li carichi occoreno ad Calestano; de che ne maravigliamo. Pertanto vi committiamo et volimo che debiati senza alcuna dilatione decidere et determinare questa causa, vedute le rasone de l'una et l'altra parte, ita che più non ne sentiamo querela, come ve havimo per altre scripto. Anchora se gravano dicendo che delli dinari se rescodeno del sale, il referendario per exectione ne vole uno soldo, et il commissario della gabella (a) del sale un altro soldo per libra; la qual cosa ne pare molto dishonesta. Pertanto volimo intendati questo facto et provedeti che li dicti homini non fazano altro pagamento, como degono et sonno consueti fare. Data Mediolani, die vi maii 1452.
Zanetus.
Cichus.

(a) Segue un altro depennato.