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598. Copia di crida fatta per ordine di Guiniforte Maletta, commissario e podestà di Pontremoli. 1452 maggio 20 s.l.

Copia della grida fatta da Guiniforte Maletta, commissario e podestà di Pontremoli e del suo distretto, con cui si concede che si possano impunemente uccidere Tomeo Pagano da Gravagna e Domenico Torsono da Tarasco, condannati a morte quali autori di furti sulla pubblica strada pontremolese e di altri eccessi, ma si assicura anche l'immissione nei loro beni, come si accorda a chi li consegnerà vivi. Si ammonisce chiunque nel territorio e distretto di Pontremoli darà loro aiuto verrà lui pure ritenuto bandito e potrà essere ucciso, ricompensandoo come sopra l'uccisore. Nessuno ardisca dare ai due condannati da mangiare o da bere od offrire loro ricovero perché altrimenti incorrerà nella pena di venticinque ducati, metà dei quali passeranno all'accusatore. Qualsiasi persona che facesse ambasciata a un'altra di portare ai due condannati denari, vettovaglie, indumenti, armi, o altro, verrà punita di dieci ducati, dei quali la metà andrà all'accusatore, oltre ad avere i beni che intende portare ai due rivali. Avrà pure la metà di dieci ducati chi sarà richiesto di dare aiuto a persona che volesse prendere detti ribaldi.

[ 148v] Copia cuiusdam cride facta per comissarium Pontremuli, que illuster dominus dux confirmavit.
Per parte comissione et comandamento del spectabile Guiniforte Maletta, commissario potestà de Pontremulo et del suo destrecto, se crida et notiffica ad zaschaduna persona Pontremolese, o donde se voglia se sia, che possa senza preiuditio né punitione alchuna offendere in le persone Thomeo Pagano da Gravangna et Dominico Torsono da Tarascho, bandezati et comdempnati ad morte per lo prefato speciale commissario et potestate per certe robbarie facte sul terreno Pontremulese alla strata publica et per molti altri excessi hanno commisso per lo passato, como è noto et manifesto ad cia(s)cheduno, et per alchuni altri excessi et insulti per loro novamente commissi et perpetrati sulo terreno de Pontremulo.
La quale offesa in le loro persone, remota ogni exceptione, sarrà impunita et nulla, notificando ad zascheduna persona quale amazasse et occidesse dicti duy ribaldi, bandezati et condemnati a morte, o qualunque sia de loro, overo li potesse presentare o presi o morti nelle mane del dicto commissario et dello offitio suo, gu(a)dagnarà li loro beni, overo de qualunqua de loro che sia morto et presentato, ut supra et immediate ne sarrà messo imposessione dal prefato commissario de tucti quilli loro beni quali ex nunc se intendino confischati alla Camera ducale, et ulterius haverà ogni guadangno che gli sia concesso et ordinato per vigore delli statuti del comune de Pontremolo.
Item se notifica che zascheduna persona quale acompagnasse dicti duy ribaldi per lo terreno de Pontremolo et dello suo destrecto, overo gli desse adiuto né favore alchuno, ex nunc se intenda essere bandezato dal predicto commissario et potestate, como sonno dicti Thomeo et Domenicho, et lì possa essere offeso senza punitione alchuna, como ad essi ribaldi, et qualunqua persona gli possa presentare al dicto offitio del prefato commissario, guadagnerà come è sopradicto.
Item che veruna condìtione de che voglia se sia, non hossa né presumma dar manzare né bere né recepto alchuno alli dicti Thomeo et Dominico bandezati, né ad qualunqua persona gli facesse compagnia, né usare cum essi bandizati sotto pena de ducati xxv, quali siano mezi dello accusatore, et el resto applicandoli alla Camera del nostro illustre signore.
Item che veruna persona de conditione voglia se sia, non hossa né presuma portare ambassiata alchuna per parte de dicti bandezati ad veruna altra persona che gli mandasse dinari, vestimenti, calze, scarpe, arme, né victualie né altra cossa ad loro necessaria, sotto pena de ducati dece, li quali mezzi siano de l'accusatore, et el resto applicandoli alla Camera Ducale.
Item che zaschaduna persona quale fosse rechesta ad dare adiuto, favore overo consiglio ad qualunqua persona volesse prendere o amare dicti ribaldi o alchuno de loro, sia obligata ad fare tucto quello gli sarrà richesto sotto pena de dece ducati, applicandoli alla Camera Ducale, et cetera.
Publicata die xx mensis maii MCCCCLII.