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845. Francesco Sforza al luogotenente e al podestà di Piacenza (1452 settembre 13 "apud Quinzanum").

Francesco Sforza dice al luogotenente e al podestà di Piacenza che per la soluzione della vertenza fra Antonello da Santamagia e Todeschino non sono giudici competenti perché la richiesta di Todeschino si riferisce a una divergenza maturata quando entrambi erano soldati. per avere soiddisfazione delle sue richieste, dovrà rivolgersi al duca o a marescalchi dell'esercito.

Locuntenenti et potestati Placentie.
Antonello da Sanctamagia ne ha facto dire ch'el Thodeschino lo molesta per una certa differentia hanno insieme per fina al tempo che amby dui erano soldati. Et perché tale differentia ne pare se debiano piutosto cognoscere et decidere per captanei de gente d'arme o mareschalchi de exercito, volimo che, ad instantia de dicto Thodeschino, per dicta casone non debiati dare impazo, né molestia alchuna al dicto Antonello, ma se el dicto Thodeschino se pretende, dovere (a) havere, cosa alchuna dal dicto Antonello venga da nuy, o dalli dicti mareschalchi de questo nostro exercito. Data ut supra.
Marchus.
Iohannes.

(a) dovere in interlinea.