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1429. Francesco Sforza al Revisore generale, al Regolatore e ai Maestri delle entrate 1458 luglio 27 Milano

Francesco Sforza ricorda al Revisore generale, al Regolatore e ai Maestri delle entrate che il primo duca aveva disposto che chiunque si portava in servizio in luoghi dentro o fuori del ducato oltre sei mesi non percepiva che una provvisione conveniente ai suoi bisogni. Convenendo pur lui su tale disposizione, siccome in tali casi chi è in trasferta non alloggia all'osteria, ma spesso trova casa e riceve doni, stabilisce che chi andrà in tali trasferte, prima della partenza, o un mese prima della scadenza dei sei mesi di stanza ferma, sarà avvertito che avrà la metà dell'andata e metà della provvisione. Tale disposizione, in aderenza a quanto ordinato da Filippo Maria Visconti, non vale per i consiglieri e i segretari ducali e non comprenderà chi sarà inviato dal papa, dall'imperatore, da re, da grandi signori o signorie, perché, in simili casi, vi provvederà personalmente il duca.

451v[ 451v] Revisori generali ac Regulatori et Magistris intratarum nostrarum.
Dilecti nostri, molte volte siamo advisati a fidedignis et informati che al tempo dela felice memoria del primo magno duca che tuti li ambassiatori et officiali, famigli, o cavalchatori chi cavalchavano in alcuno loco fuora o dentro del territorio nostro et stantiavano in alcuna parte, passati sey misi de stantia ferma, non havevano per ordine ducale alcuna andata, anci solamente una provisione conveniente ale sue commoditate. Il quale ordine a nuy pare iustissimo, perché se alegiariscano de spesa et non stano suso la hostaria, et molte volte gli fi proveduto de casa et doni. Pertanto, non volendo mal tractare quelli che hanno ad cavalchare et affaticarse per nuy, che sono degni de honore et de favore, né ancora derogare a quello ordine de tanto principe et signore, volemo, statuymo et ordinamo che, per regula generale, quelli che serano in legatione, ambassiata o cavalcata et che serano advisati a principio, o per uno mese havante li sey mesi per stantia ferma, non computando il tempo del camino, habiano solamente, in loco de provisione, la mittate del'andata sua et ulterius la mittate dela provisione deputata a casa, tenendo loro stato honorevele et decente, excepto li consiglieri et i secretarii nostri che, ultra la dicta mittate de andate, volemo che habiano tuta la provisione che haveravano a casa, como fo ordinato per la recolende memoria del nostro socero et patre colendissimo signore passato. E tuto questo ordine intendiamo habia loco generalmente in ogni caso, tempo et loco, preterquam in quelli solenni ambassatori, che manderemo cum spesa che tenerano continua, dal papa, imperatore, regii et simili grandi signori, o signorie, ali quali non se farano spese, né doni, né commoditate, né provisione per altre potentie, signori o signorie, perché a questi tali reservemo in nuy arbitrio, etiam in lo sopradicto caso, de fare provisione et supplimento (a) (b).


(a) Cosi, mancando la carta successiva, termina la missiva.
(b) A margine: Ordo servandus in dando provisionem et andatam equitantibus.