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1017. Francesco Sforza a Gracino da Pescarolo e al referendario di Pavia (1454 marzo 1 Milano).

Francesco Sforza informa Gracino da Pescarolo e il referendario di Pavia di aver concesso a varie persone lettere patenti per il trasporto di vino, biade e altre cose per la fornitura di Cremona, per uso dell'esercito e anche per le genti d'arme ducali stanziate nel Bresciano nel Bergamasco e nel Cremonese, oltre che per la corte ducale. Ha però saputo che tale merce, esente da dazio, viene venduta a chi la vuole, per cui molti dazieri rivendicano di venir risarciti. Il duca, intervenendo contro i violatori dei suoi ordini, dispone l'intervento dei Regolatori e dei Maestri delle entrate perché i dazieri siano soddisfatti per il quantitativo di merce, che ha preso una direzione diversa da quella imposta, Disposizione che viene ripetuta a Gracino e al referendario per evitare che la disonestà dei trasportatori sia di danno ai dazieri.

Domino Gracino de Piscarolo et referendario Papie.
Habiamo concesso ad più persone lettere patente de potere condure vino, biade et altre cose, sì per la munitione nostra faciamo ad Cremona per uso del'exercito nostro et ancora per quelle nostre gente d'arme sonno alogiate in le parte nostre de Brexana, Pergamasca et Cremonese, como anchora per la corte nostra. Et essendo avisato che sotto pretexto d'esse lettere, grande quantità, così de biade como de vino et altre cose, non fino conducte né despensate in la dicta munitione et gente d'arme nela dicta nostra corte, anze se ne fa vendita et vende ad caduno che ne vole, non obstante le lettere nostre predicte, altramente disponano et non habiano pagato per quele alcuno datio, secondo l'ordine della Camera nostra; et rechiedendone più et più daciarii per questo ristoro feceno li Regulatori et li Maystri del'intrate nostre di nostro mandamento, ordine et tute quelle quantitate de vino, biade et altre cose non (a) fossano in riposte in la predicta munitione invero despensati in le dicte [ 271r] dicte gente d'arme, che ali dicti daciarii fosse integramente satisfacto et per cautione de questo dovesseno quelli conducesseno esse cose satisdare, como per sue lettere doviti havere inteso. Et ad ciò ancora intendiati la dispositione nostra essere così, né vogliamo patire che socto esse lettere li predicti daciarii ne patiscano veruno danno, volimo, et così dicemo che debiati provedere et ordinare che caduno condurà et ha conducto vino, biade et altre cose per vigore delle predicte lettere, debiano idonee satisdare che non conducendo, nì riponendo in la suprascripta nostra munitione, li dicti vino, biade et altre cose overo convertendole in uso d'esse gente congnandole per uso dela predicta nostra corte, facendo de cotale consignatione idonea chiareza et fede, pagaranno et satisfarano ali prenominati daciarii; et così faciati vuy exequire et observare, remosta ogne exceptione, et provediati circa di ciò in modo che non habiano più iusta casone de dolerse, né dire se interpr(e)tino le lettere altramente, non dicano. Data ut supra.
Cichus.

(a) non in interlinea.