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1125. Francesco Sforza al luogotenente e al podestà di Lodi 1454 marzo 20 Milano.

Francesco Sforza vuole che il luogotenente e il podestà di Lodi convochino gli uomini di Maleto e quelli di Corno Giovane e di Corno Vecchio e intese le varie ragioni, decidano se gli ultimi due debbono contribuire con quelli di Maleto nel pagamento della tassa dei cavalli. Nel caso che non siano costretti a tale congiunta contribuzione per il territorio che hanno sulla giurisdizione di Maleo, decidano la cosa con rito sommario in modo che le parti non abbiano motivo di querela.

[ 302v] Locumtenenti et potestati nostris Laude.
Se rendano difficili al pagare delle taxe di cavalli li nostri comune et homini de Maleto, allegando che non gli seria possibile se li homini del Corno Zovene et Vechio non gli contribuissano ad ratam per lo territorio hanno su la iurisdictione de Maleo. Per la qual cosa volimo, et ve comettemo che, vocatis vocandis et intellectis iuribus partium, provedi con effecto che, dovendo da ragione contribuire li dicti del Corno Veghio et Zovene ale taxe, como è dicto, siano astrecti ad contribuirli, casu vero quo non, sia talmente decisa la differentia che più non se habia a litigare per questa facenda, expediendo la cosa summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, cavillationibus et frivolis exceptionibus quibuscunque reiectis; ita tamen quod neutra partium iuxtam habeat querelle causam. Data Mediolani, die xx marcii 1454.
Ser Iacobus.
Cichus.