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1268. Francesco Sforza al luogotenente di Lodi 1454 aprile 24 Milano.

Francesco Sforza comanda al luogotenente di Lodi di intervenire contro i famigli ducali che alloggiano sui possedimenti dei cittadini di là dall'Adda e impiantano tende e padiglioni sui loro prati. Lo stesso dice dei Sanseverinaschi che stanno a Pandino e prendono posti per alloggiarvi. La smettano di recar danno a detti cittadini che già hanno sopportato molti malanni, provvedendo, nel caso fossero pertinaci in tali abusi, con ogni rigore e anche con la prigione. Quanto ai Sanseverinaschi farà in modo che non vadano là e, se vi andassero, li cacci via nel caso che danneggiassero i cittadini, ma se stessero sull'incolto non dia loro noie. Lo loda per la disposizione data perché le biade "non vadano in sinistro" e curi che non passino oltre Adda delle biade, tranne quelle autorizzate con lettere con sottoscrizione autografa ducale e le poche concesse a Giacomo del Bolognino. Circa coloro che intendono vigilare ai passi per evitare frodi e che pretendono di appropriarsi di quanto scoperto, abbiano solo quello che consentono gli ordini ducali. In merito alla gente che era nel Bresciano ed é andata ad alloggiare in quell'episcopato non c'é da far altro se non che sloggi di lì, perché vi andrà altra gente.

Spectabili locumtenenti Laude.
Havemo ricevuto doe vostre lettere ale quale respondemo, et primo, ala parte de quelli citadini hanno a fare dellà da Adda, quali se lamentano delli nostri famegli che gli vanno ad allogiare alle loro ville et possessione et se gli logiano con tendre et paviglione, sule loro prate et che quelle gente Sanseverinesche, quale stano ad Pandino, similmente hanno mandato a prendere le stantie per venire ad logiarli, ve dicemo così che statim debiati admonire tutti li nostri famigli et altre gente stiano in quella nostra cità che ommino se abstengano de damnezare li nostri citadini, et de andarli ad alogiare sopra le loro prate, o possessione, perché intendemo che li nostri citadini et subditi, quali hanno supportato per lo passato più gravezze et damni che non voressemo, vivano in pace et non siano damnezati né maltractati; e quando haveriti admoniti li dicti nostri famigli e gente che se abstengano dalli damni, et non se abstengano, volimo che gli procedati contra con ogne regorosità et gli fati pigliare et impresonare senza remissione alcuna; et in questo usate ogni diligentia. Quanto ala parte di Sanseverineschi, nuy provederemo che non gli venerano; et quando gli venesseno [ 341r] fatteli cazare via et pigliare, como gli havemo sopradicto, intendendo quando facessero damno ali citadini; ma mettendose in lochi non semenati et non faciano damno ale biave, siamo contenti li lassati stare, como gli havemo concesso.
Ala parte del'ordine che haveti posto perché le biave non vadano in sinistro, haveti facto bene et ve ne comendiamo, avisandove che nostra intentione non é, né volimo che lassati passare Adda alcune biave, de qual condictione se voglia, salvo quelle serano licentiate per nostre nove lettere sottoscripte de nostra propria mano; et excepte quelle poche delle quale havemo conceduta licentia a Iacomo del Bolognino et alcune altre non, et a questo habiate bona cura. Et quanto ala parte de quelli se offeriscono guardare li passi per le froxe dele (a) biave et altre cose, guadagnando loro le inventione, dicimo che li debiati promettere et attendere et dare de ogne inventione farano tuto quello gli prometteno et danno li ordini et decreti facti et observati per lo passato. Sopra ciò che vuy non habiate facto bandire tal deveto de biave, dicemo haviti facto bene per monstrare, et cetera. Ala parte de quella gente erano in Brexana, che sonno andate in quello episcopato ad allogiare in quelli lochi che paghino taxa al'altra nostra gente, dicemo ch'el non bisogni fare altro, perché non gli hanno ad stare, et subito se leverano secundo l'ordine nostro, et non s'é possuto fare altramente, havendo facto venire de qua quella gente de Brexana. Data Mediolani xxiiii aprilis 1454.
Ser Iacobus.
Cichus.

(a) le di dele in interlinea.