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1432. Francesco Sforza a Teseo da Spoleto 1454 maggio 20 Milano.

Francesco Sforza vuole che Teseo da Spoleto ammonisca pubblicamente chiunque, contadino o uomo d'arme, di non ardire, senza sua licenza, di accordarsi con i comuni e gli uomini presso i quali sono stati alloggiati per trasferirsi abusivamente altrove con danno della gente del posto. Postscripta. Dice a Teseo che ritiene superfluo fare un altro ordine a proposito di quanto sopra. Lo assicura che sa quel che dovrà rispondere al notaio di Cappella.

Theseo de Spoleto.
Havendo nuy havuto grave et infinite lamente de molti nostri contadini de Piasentina che molte delle gente d'arme allogiate là se accordano con li comuni et homini che gli sonno dati per allogiamento, et deinde se strasportano ad altri loghi, li quali, ex ordine, non gli debeno allogiare, et gli damnificano et fanno detrimento asay, per la qual cosa, intendendo de obviarli, volimo et te comettemo che debbi fare publica noticia a qualunque dela iurisditione a te commessa, et così contadino como homo d'arme, che sotto quella pena che te parerà non ardiscano componerse senza tua licentia; e questo acioché tu possa sapere dove qualunque serà alogiato, et che serano quelli che faranno damno ali nostri subditi, admonendo strictamente le dicte gente d'arme che se abstengano dali dinari de nostri subditi; altramente ne faremo [ 384r] uno di tale evidentia ch'el parirà ne stia rincresciuto. Data Mediolani, xx maii 1454.
Postscripta. Per rispondere ale tue lettere, a nuy non é parso per adesso fare altro ordine circa quello che tu me scrive de prohibere che non se possano acordare le nostre gente d'arme con li contadini per cagione delle tasse; siché fa observare quanto te scrivemo. Al'altre parte delle tue lettere se quello notaro de Cappella venerà per quello che tu ne scrive, saperemo ciò che responderli. Data ut supra in litteris.
Ser Iacobus.
Cichus.