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1462. Francesco Sforza a Bosio Sforza de Attendolis 1454 maggio 25 Milano.

Francesco Sforza comunica al fratello Bosio Sforza de Attendolis che, per por fine alle lamentele del castellano di Varzi che non riesce ad avere il suo salario di dodici fiorini mensili, interpellati i marchesi di Varzi sul mancato loro pagamento di detto salario ne ha avuto la dichiarazione della loro impossibilità. Il duca ha, perciò, deciso di ridurre il salario a otto scellini, per cui il terzo dovuto da quelli di Bosio si riduce a fiorini 2,21,6. Nota del 25 maggio. All'inviato dai marchesi di Varzi, richiesti del mancayto pagamento del castellano e del podestà, si é addotta la loro impossibilità e si é aggiunto che il castellano non ha spese per la guardia e si é precisato che durante le sue frequenti assenze per viaggi, basta sua moglie per la difesa della fortezza con la rocca. Stando così le cose, si é stabilito che dal prossimo primo giugno il salario del castellano sarà di otto fiorini mensili. Toccheranno, quindi, a Boso, fiorini 2,soldi 21 e denari 6. La stessa quota spetterà sia al marchese Bonifacio che a Bernabò e ai nipoti Bartolomeo e Raffaele da Petra, Federico e Francesco. Il salario del podestà é di 12 fiorini e verrà così pagato: Bosio paga un terzo, cioé fiorini 4; da Bonifacio e fratello si daranni fiorini 4. All'altro terzo provvederanno Bernabò e nipoti per due parti di un terzo. La terza parte del terzo toccherà ai seguenti: Bartolomeo Piccinino ne pagherà un terzo di detta parte; le rimanenti quote toccheranno a Bartolomeo de Petra e fratelli e nipote. In egual maniera verrà saldato il salario del castellano

Magnifico Bosio Sfortia de Attendolis, fratri nostro.
Per levarne la molestia de tante lamente, quale continuamente fa el castellano de Varci per non potere conseguire el suo salario già ordinato de fiorini dodeci el mese, havemo mandato novamente per li marchesi de Varcii per intendere la cagione che non pagano dicto castellano; et allegandone loro una cosa et un'altra et la loro et impossibilità, finalmente, acioché meglio et più habilmente se possa fare el pagamento l'havemo reducto ad octo fiorini el mese, con questo ch'el non manche ogne mese el pagamento.
Unde, acioché tu sapii quanti te ne tocha in parte, facta et calculata la ragione de quatro fiorini che te ne tochava per lo passato ad ragione de dodeci fiorini, adesso te ne tocha fiorini ii, soldi xxi. denari vi per lo tuo terzo; siché vogli ordinare et dare tale forma ali tuoy che omninamente sia satisfacto al dicto castellano per la rata tua, cosi per lo passato, como per l'avenire. Data Mediolani, xxv maii 1454.
Ser Iacobus.
Cichus.
[ 392r] Nota quod die xxv maii, siando mandato per li marchesi de Varcio per intendere la cagione perché non pagano il castellano né il potestà, et dicte molte cose, finaliter, alegando dicti marchexi de Varcio la loro impotentia et ch'el castellano non ha spesa ad quella guardia, se non de luy solo, et sua moglie, la qual, in absentia del castellano, qual continue sta in viagio, potria defendere la forteza con la rocha, et sia sì, se é venuto ad questa compositione e posto ordine che, sicuti prima haveva el dicto castellano fiorini xii el mese, nunc per l'avenire, incomenzando kalende de zugno proximo avenire, habia fiorini octo ogne mese tanto. Et sì como prima gli tochava quatro fiorini per qualunque tercio, como apare della nota infrascripta, adesso per la defalcatione et reductione delli xii ali viii, tocha al magnifico signore Boso fiorini ii, soldi xxi, denari vi ogni mese, ad Bonifatio, marchese, fiorini duy, soldi xxi, denari vi ogne mese et ad domino Bernabò et li nepoti, cioé ad Bartholomeo et Raphael da Petra, Frederico et Francischino insieme, fiorini ii, soldi xxi denari vi. Et sopra ciò é scripto quanto se pò vedere per le lettere annotate al registro presente.
Salarium potestatis Varcii est florenorum xii et solvitur prout infra per infrascriptos, videlicet: per magnificum dominum Bosium solvitur tertia pars s florenorum iiii; per Bonifacium et fratrem solvitur etiam una etiam alia tertia pars s florenorum iiii.
Reliqua tertia pars solvitur per infrascriptos, videlicet: per domnum Bernabovem et nepotes solvuntur due partes dicti tercii; alia tercia pars dicte tertie partis solvitur per infrascriptos videlicet: per Bartholomeum Pizininum solvitur una tertia pars et relique due partes persolvuntur per Bartholomeum de Petra et fratres, sive nepotes.
Et similiter solvitur salarium castellani.