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1572. Francesco Sforza ad Andrea Dandolo, provveditore di Crema (1454 giugno 19 Milano).

Francesco Sforza risponde ad Andrea Dandolo, provveditore di Crema, e ai locali provveditori del sale che gli hanno denunciato che quei di Soncino hanno costretto i cavallanti che trasportavano il sale a dare garanzia di pagare 14 soldi per ogni cavallata. Il duca ribadisce la sua determinazione di osservare i capitoli della pace e fa loro avere copia di quello attinente al sale, ove si considera l'esenzione dai pagamenti per il sale destinato all'uso della Signoria. Dal che si evince che per quello che si consuma dai sudditi s'ha da pagar dazio.

[ 420r] Andree Dandulo, provisori Creme ac provisoribus super sale ibidem.
Havemo recevuto una vostra, data a xviii del presente, et inteso quanto in essa se contenne del sale, quale facevati condure da Bressa lì et deli nostri da Soncino, quali hanno astrecti li cavallanti che lo conducevano a dare securtà de pagare per lo datio soldi quatordici per cavallata, et cetera; ala quale respondendo, dicemo ch'é nostra firma intentione et totale dispositione de observare li capitoli dela pace, et non contrafargli in cosa alcuna; et così se trovarà con effecto. Ma perché diceti che dicto sale non é obligato a pagamento de dacio, come cosa che non specta ad altri che ala vostra illustrissima signoria, nuy havemo veduto et facto vedere li capituli dela pace, et maximame quello che pertene a questa materia. Et perché forse non seti bene informati dela continentia d'esso, ve ne mandiamo una copia qui inclusa, quale dice così che per le cose d'essa signoria non se paghi cosa alcuna, essendo per uso d'essa signoria. In conclusione el parere nostro sì é questo: ch'el dicto sale debbe pagare datio perché non é conducto per uso d'essa signoria, nì per munitione dele forteze soe, ma per uso de subditi suoi che l'ànno a comprare et mangiare in Crema e Cremasca. Et vedendo bene lo dicto capitulo, siamo certi che iudicariti ancora vuy che per lo dicto sale se debia pagare datio. Dat ut supra.
Irius.
Cichus.