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1580. Francesco Sforza al milite Manfrino Beccaria (1454 giugno 20 Milano).

Francesco Sforza ordina al milite Manfrino Beccaria di risarcire all'uomo d'arme ducale Andrea da Calabria il ronzino morto nelle mani dei suoi famigli. Il prezzo sarà fissato dagli uomini d'arme. Se Manfrino avrà qualcosa da rivendicare da Andrea, gli sarà fatta giustizia.

Domno Manfrino de Beccaria, militi.
É stato da nuy Andrea da Calavria, nostro homo d'arme, el quale se grava d'uno suo roncino perito et morto nele mane di vostri famigli, como per altre nostre haviti inteso et domandane la emenda d'esso. Subinde é sopragiunto Rufenino da Corte, vostro procuratore, et intesi tuti duy tandem se é venuto a questa conclusione, cioé che vuy comunemente et senza veruna exceptione gli debiati pagare il ronzino quello pretio serà extimato da quelli homini d'arme et valenthomini conoscerano el cavallo. Et così ve confortiamo et caricamo vogliati fare, prorsus exceptione remota; et se da esso Andrea ve pretenderiti havere cosa alcuna, per qual rasone se voglia, e domandiate ragione, ve sarà facta interamente. Ma primo é determinato pagate el ronzino, como é sopra dicto; et così faciti. Data ut supra.
Ser Iacobus.
Cichus.