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160. Francesco Sforza a Giovanni de Angelellis, capitano di giustizia, e al podestà di Pavia (1453 agosto 27 "apud Gaydum").

Francesco Sforza ordina a Giovanni de Angelellis, capitano di giustizia, e al podestà di Pavia di accordarsi e intervenire a far giustizia, senza alcun riguardo a persona alcuna, contro gli autori dell'eccesso commesso a Pavia.

Egregis viris domino Iohanni de Angellelis, capitaneo iustitie et potestati Papie.
Vuy siti informato del'excesso commisso in quella nostra cita de Pavia. Pertanto volemo che, intendendove tuti duy insieme et non guardando in faza ad alcuna persona, sia che se voglia, et remonit(a) ogni passione, debbiati ministrare rasone ad caduna delle parte indeferentemente et non favorezare più una parte como l'altra per modo alcuno, certificandove che così facendo, fariti I'honore vostro et a nuy cosa gratissima, unde che facendo vuy altramente, seressemo de vuy malcontenti et non lo patiressemo per modo alcuno. Data ut supra.
Irius.
Cichus.