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698. Francesco Sforza ad Antonio de Sicchis, commissario di Geradadda 1453 dicembre 27 "apud Marchariam".

Francesco Sforza ingiunge ad Antonio de Sicchis, commissario di Geradadda, di fare una "publica et solenne crida (...) per Geradadda" che vieti a chiunque, persona militare o civile, di portare sale e vettovaglie a Crema. E' informato che saccomanni, sia di Crema che di Bergamo, hanno portato di notte a Crema per la via di Caravaggio a Rivalta "dalla banda de Cassano" grande quantità di sale. Chi violerà la grida verrà punito con l'impiccagione. Ciò varrà anche per i saccomanni nemici presi da condottieri e soldati sforzeschi, essendo Crema dal duca ritenuta città assediata.

Antonio de Sichis, comissario nostro Glareabdue.
Nuy siamo informati giaramente per persone che vegnono da Crema che per li saccomani, sì quelli che stano ad Crema como quelli che stanno ad Bergamo, fu conducto da Bergamo ad Crema grande quantità de sale ad tempo de nocte per la via de Caravazo ad Rivalta dala banda de Cassano, et quella terra de Crema assay se adiuta per questa via che, quando questo gli mancasse, la staria in extrema necessità de sale. Per la qual cosa volimo, et per Ie presente ve comettemo che subito faciate fare una publica et solene crida Iì per tuta Giaradadda che niuna persona, sia che se vogli, così soldati et sacomani como terreri et d'ogni altro grado et condictione, non ardiscano presumi portare sale, nè victuala alcuna ad Crema sotto pena delIa forcha; et così ne avisareti per nostra parte quelli conducteri, aciochè avisano ciascuno Ii suoy che niuno de ciò possa pretendere ingnorantia; et poi fareti guardare molto bene quella strata et ogni altra via che habiate suspecta per questo continuamente, per modo che non vadi ad Crema nè sale, nè victualia alcuna, et attrovandone veruno colpevole volemo ve lo faciate [ 184r] consignare in Ie mane, se alcuni sacomani de inimici seranno presi per quelli conductori et soldati nostri et Ii faciate impichare per la gola, perchè nuy intendiamo che Crema è assidiata et è prohibito ad ogni homo de condure victualia in terra assidiata sotto pena della forcha. Sichè curarite con ogni diligentia de exequire quanto ve habiamo dicto, avisandone per nostre lettere quanto haveriti facto. Data apud Marchariam, 27 decembris 1453.
Christoforus.
Cichus.