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1337. Francesco Sforza a Gabriele dei Conti di Angera, ai podestà di Marliano Comense e Saronno, ad Antonio Porro, ai podestà di Albairate e Monza e a Guglielmo da Baviera 1451 gennaio 2 Milano
Francesco Sforza invia a Gabriele dei Conti di Angera, capitano di Monza, una nota con grida in cui si fa divieto di cacciare dal Lambro fino a Milano in spazi riservati ai piaceri del duca e della duchessa. I contravventori degli ordini verranno multati di 26 fiorini o, se squattrinati, con quattro squassi di corda.
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336v]
Capitaneo Modovetie (1).
A dì passati te scripsimo carigandote che, per quanto havevi caro de fare cossa che ne piacesse, dovesse fare che le campagnie de Monza, de Dexio, de Carate, de Segrino et de Marliano et dele iuridictione di dicti loghi da Lambro fine ha Mediolano, fusseno reservati per li nostri piaceri et cossì te mandassemo la forma de una grida la qualle volevamo fusse facta et servata ad unguem. Et perché intendimo che ali tempi di neve fizeno guaste molti ucelli altri animali, cum cani, rette et lazi et diversi altri inzegni, s'el non fi preveduto, volemo che faci replicare la dicta crida, dela quale de novo te mandiamo la copia qui inclusa, et agravarla secundo te parirà bexognare, acioché per alcuno tempo, et maxime per tempo de neve, niuno ardisca prendere ucelli né animali cum cani né cum li altri ingegni, faciendo per modo che circha questo non habiamo più caxone de replicare, altramente saremo malcontenti de te. Data Mediolani, die ii ianuarii 1451.
Forma gride.
El non sia alcuna persona grande et picolla, de qual stato, grado, stado o condicione se voglia o se sia, che da questa hora inanzi, de dì né de nocte né per alcuno tempo, et specialmente per tempo de notte, ossa né presuma caciar né fare caciare suso la campagna de Albayrate né della iurisdictione del dicto loco cum cani, retti, lazi né altri artifici da prendere ucelli né animali o salvadicine alcuna, de quale maynere se voglia, apti a dare piacere al nostro illustrissimo signor duca, ala illustre madona Biancha, sua consorte, sotto penna de floreni xxvi, che vadeno ala Camera del prefato nostro signore, per ogni volta che serano trovati ad caciare cum dicti artificii o in atto de caciare fora de strata, ad ciascuno che contrafarà. Et ciascaduna persona possa accusare, haverà la mittà dela condenaxone et sarà tenuto secreto s'el contrafaciente serà apto ha pagare li dinari; se non, el dicto contrafaciente per ogni volta non possano pagare gli dinari gli serano dacti quatro squassi de corda senza remessione né perdonanza alcuna, et sia chi se voglia.
In simili forma:
potestati Marliani (2),
potestati Seroni (3),
potestati Dexii (4),
potestati Albayrate (5),
potestati Modovetie (6),
potestati Abiatis Grassi (7).
(1) Identificato come Gabriele dei Conti di Angera (cfr. SANTORO, Gli uffici, p. 196).
(2) Non identificato (la carica non è segnalata da SANTORO, Gli uffici).
(3) Non identificato (la carica non è segnalata da SANTORO, Gli uffici).
(4) Identificato come Antonio Porro (cfr. SANTORO, Gli uffici, p. 210).
(5) Non identificato (la carica non è segnalata da SANTORO, Gli uffici).
(6) Non identificato (la carica non è segnalata da SANTORO, Gli uffici).
(7) Identificato come Guglielmo da Baviera (cfr. SANTORO, Gli uffici, p. 191).