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1343. Francesco Sforza a Luigi Guicciardini 1451 gennaio 6 Milano

Francesco Sforza ordina a Luigi Guicciardini, podestà di Milano, che i beni sequestrati e non distribuiti prima della presa di Milano siano restituiti o indennizzati da chi poi ne è entrato in possesso.

Potestati Mediolani (1).
Per uno sequestro che fe fare li capitanei de Mediolano, al tempo della guerra, delle robbe deli usiti de Mediolano quale eranno in le terre nostre, noy similmente fessimo sequestrare le robbe deli milanesi che eranno in le terre nostre, intra le qual intendimo fo sequestrato in Meda certe biade et vino de magistro Iacomo da Vauri, depictore. Et perché intendimo che quando Mediolano se acordò cum noy la dicta robba era anchora in sequestro et non era distribuita ad veruno, ma che dapoy è stata venduta per Paulo Advogado da Meda, ve dicemo che nostra intencione è che quella biada et vino che el dicto magistro Iacomo per summaria informacione et senza litigio provarà non essere distribuita de nostro commandamento primo che fosse la havuta de Mediolano gli sia integramente restituita o paghata la valuta d'essa da quelli che l'anno havuta. Et cossì fareti mandare ad execucione senza alcuna exceptione. Mediolani, vi ianuarii 1451.
Iohannes.


(1) Identificato come Luigi Guicciardini (cfr. SANTORO, Gli uffici, p. 138).