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1644. Francesco Sforza a Lancillotto Figino e a Gentile della Molara 1451 aprile 19 Milano

Francesco Sforza esige che Lancillotto Figino e Gentile della Molara riducano nei limiti convenuti gli aggravi per gli alloggiamenti. Vuole, inoltre, che si lasci in pace l'uomo «molestato a torto per certo sale».

Lanzilotto Figino et Gentili dela Molaria.
Se gravano Daniele da Palude et gli fratelli che ficeno maltractati nel facto dele tasse dele gente d'arme, allegando che, oltra la loro debita ratta et contingente parte, ogni dì gli danno o ficeno mandate nove gente de sopra più, in modo che gli loro poveri homini se mettono in disperacione et non gli pono stare; che non ne pare ragionovele né iusto et parce assay che l'homini faciano el dovere suo senza che portino il carico del'altri. Per la qual cosa volimo che ordinate talmente che oltra la ratta sua non siano agravati; et questi fati cum effecto. Ulterius, perché etiam se lamentano che uno di loro homini fi molestato a torto per certo sale, el quale se offerisse monstare et fare bone prove como una volta ha pagato, vi committiamo che, intesa la cagione del suo gravamento o lamenta, providiati che non gli sia facto torto né violentia. Mediolani, xviiii aprilis 1451.
Cichus.