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170. Francesco Sforza al podestà di Marliano Comense, ad Andrea Simonetta, a Manfredo Dugnani e a Lancillotto Beaqui 1450 agosto 23 Lodi

Francesco Sforza vuole che la campagna lungo il Lambro da Monza, Desio e Marliano Comense fino a Milano, sia riservata ai piaceri dei coniugi Sforza. A garanzia di questa disposizione ordina che vengano fatte delle gride che vietino qualsiasi cacciagione, pena multe pecuniarie o fustigazioni

Potestati nostro Marliani (1).
Dilecte noster, perché intendemo che quelle campagne de Monza et de Dexio et de Marliano et de la iurisdicione deli dicti lochi dal Lambro fine a Milano sia reservato et ben guardato per li piaceri nostri et dela illustre consorte nostra, madona Biancha, e che non sia persona alcuna, sia de qual stato et condicione se voglia o sia, che ardesca desfare o guastare li dicti nostri piaceri, volimo, per quanto ad caro hay de fare cosa che ad nuy piaccia, viduta la presente, per obviare alle insolentie de molti che non gli hanno advertentia veruna, facci fare una crida publica tentro da quella nostra terra in più lochi et in tucti quelli altri lochi et ville circonstanti che te parirano bisognare, ad ciò che veruno non se possa excusare de ingnorantia, in la forma quale te mandiamo qui inclusa. Et cossì, facta la dicta crida, la facci servare ad unguem sicome cosa la quale havemo grandemente ad cura, puniendo che contrafarà et facendo lo tenore de questa crida senza remissione et exceptione alcuna, etiam s'il fussi deli più cari quali habiamo apressa alla persona nostra. Et ad ciò che veruno non possa contrafare senza tua saputa, volimo tu ordini campari et persone pratiche che [ 105r] guadeno et che habiano bona cura ad ciò, secondo te parerà bisognare, advisandote che similimente scrivemo alli potestati nostri de Monza (2) et de Dexio (3), caricandote che in questo usi tale diligentia che non habiamo più caxione de scrivere questi inconvenienti, altramente te faremo intendere quanto ne serà rencresuto la tua negligentia intorno ad ciò, rescrivendone dela receptione presente et come haveray facto per lo portatore presente. Laude, xxiii augusti 1450.
Iohannes.
Forma cride.
Ch'el non sia persona alcuna, grande o picola, de quallo stato, grado o condictione se voglia o sia, che de questa hora inanzo, de dì né de nocte, ossa né presuma caciar né fare caciare suso la campagna de Monza del Lambro per fin ad Milano, cum rette, lacii né altri artificii da prendere ucelli né animale o salvadicina de quala mayneria se voglia, apti a dare piacceri al nostro illustrissimo signore et alla illustre domina Biancha, sua consorte, sotto pena de florini xxv, che vadano alla Camera del prefato nostro signore, per ogni volta che serano trovati ad caciare cum dicti artificii o in atto de caciare fuora de strata a zascaduno che contrafarà. Et ciascuna persona possa accusare et haverà la mitade dela condamnasone et serà tenuto secreto s'il contrafaciento serà apto ad pagare, se no gli seranno dati quattro squasi de corda senza remissione et perdonanza alcuna, et sia chi se voglia.
[ 105v] In simili forma scriptum fuit castellano Modoetie (4) et potestati Dexii et capitaneo Modoetie (5).


(1) Non identificato (la carica non è segnalata da SANTORO, Gli uffici).
(2) Non identificato (la carica non è segnalata da SANTORO, Gli uffici).
(3) Identificato come Mandredo Dugnani (cfr. SANTORO, Gli uffici, p. 210).
(4) Identificato come Andrea Simonetta (cfr. SANTORO, Gli uffici, p. 599).
(5) Identificato come Lancillotto Beaqui (cfr. SANTORO, Gli uffici, p. 196).