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49. Francesco Sforza ad Alessandro Sforza 1450 ottobre 11 Milano

Francesco Sforza ordina al fratello Alessandro il già richiesto compartito degli alloggiameti dei cavalli che spettano ai gentiluomini e alle terre soggette a Parma, basando il censimento sugli attuali fanti e cavalli. Per ovviare alle frequenti estorsioni nel parmense, gli impone di fare una pubblica grida per la quale chiunque dopo la conquista sforzesca di Parma detiene possedimenti senza licenza ducale deve presentarsi entro otto giorni dal duca con pezze giustificative del possesso. Vagli infine la legittimità delle rivendicazioni del vescovo di Lodi, che si lamenta delle molestie verso i suoi possedimenti dalle parti di Ponte d'Enza.

Domino Alexandro Sforcie, et cetera.
Per altra te scrissemo dovessi mandarce lo comparto deli logiamenti de parmesana, cioé quello s'è usato per li tempi passati, item che ne mandassi ultra questo lo compartito deli cavalli che tocano ali gentilhomini et ale terre obbediente ala cità, fundando lo compartito in li cavalli et fanti se li trovano al presente logiati: non ne havemo havuta resposta, che ne maravigliamo asay. Et però volimo subito lo mandi per messo proprio.
Ulterius, per non essere inganati in lo facto de questi logiamenti nui neanche li subditi nostri, volimo che mandi Gentile et qualchuno altro, qual te pare, che sia integro, et cetera, qualli per bello sacramento toglianno in scripto li cavalli vivi et le boche vive, togliendo lo iuramento dali soldati et ancho dal'homini del paese, se così serà, et che tu ordine che sapiamo la pura verità et non siamo inganati per compiacere ad alcuno. Et in questo ponerai ogni studio et dilligencia.
Ceterum, perché, como a bocha te diximo a nuy è molto molesto dele extorsione et iniuste execucione sonno state facte in parmesana, non solum dapoi la morte del'illustre signor quondam duca Filippo proximo passato, socero nostro honorandissimo, ma dapoy che nuy siamo signore de Parma, et vogliando nuy, como è nostro debito et officio, fare che nisuno sia oppresso iniustamente, volimo che, visis presentibus, faci fare una publica crida et proclamacione in Parma che ogniuno qual havesse tolto o occupato iurisdicione possessione o beni o cosa alcuna dapoy che nuy havemo obtenuto lo dominio de Parma senza nostra licencia et voluntà o deli nostri offitiali [ 10r] de Parma debia fra octo dì proximi, facta la proclamacione, restituirli et lasarli in quello termine grado et stato qual erano quando li tolseno, sotto penna de privacione de tuti loro beni mobili et stabili et sub pena rebelionis, et chi doverà e pretenderà havere rasone alcuna sopra dicti beni tolti et da restituirsi debia comparere denanzi da nuy cum le sue rasone, perché gli faremo ministrare rasone et iusticia, avissandone del recipimento dela presente. Et perché, inter alia, monsignore lo vescovo de Lodi (1) ne ha facta lamente che li gentilhomini de Correzo gli hanno novamente tolto de facto certe possessione sue patrimoniale verso Ponte all'Enza, però volimo te informi de questo et, trovando ch'el sia cossì, provedi che li sia restituito in pristina possessione e revochi ogni novitate che per dicti da Correzo fosse fatta. Data Mediolani, die xi octoris 1450.
Cichus.


(1) Si tratta del vescovo Antonio Bernieri (cfr. GAMS, Series episcoporum, p. 794).