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801. Francesco Sforza al podestà di Fiorenzuola d'Arda 1451 febbraio 10 Lodi

Francesco Sforza ordina al podestà di Fiorenzuola d'Arda, che considerati i tanti assenti da quel territorio, faccia una solenne grida che imponga a chi è fuori dal dominio sforzesco senza il permesso ducale di far ritorno entro dieci giorni, pena l'accusa di ribelle con la conseguente confisca dei beni a favore della Camera ducale.

[ 172v] Potestati Florenzole.
Sentimo pure che delli homini de quella nostra terra de Fiorenzola ne sonno molti fuora del dominio nostro, né sappemo perché rasone stagheno absenti et non vogliano repatriare; pertanto volemo che subito havuta questa, tu debbi fare una chrida et bando in quella nostra terra in forma opportuna, tanto strecta quanto sia possibile et con quella pena parerà ad ti, che qualunche homo de quella nostra terra de Fiorenzola, de che condicione voglia essere se sia qual se trova fuora del dominio nostro senza nostra licentia, fra termine de dì deci proximi avenire sia repatriata in quella nostra terra. Et questa chrida volemo debbi fare con quella solempnità et modi te pareranno opportune. Et chi non tornarà al termine, se intenderà essere in rebbelione et li beni loro confischati alla Camera nostra, usandoli ogni diligentia ad ti possibile. Et poy ne responderay ad tutto como haveray facto, cioè della dicta chrida et de quelli sarann comparsi et retornati fra il termine soprascripto, cossì de quelli saranno stati renitenti et non essere tornati al termine. Siché de tutto siamo advisati. Laude, x februarii 1451.
Cichus.