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1014. Francesco Sforza al podestà di Covo e Antegnate 1451 giugno 20 Milano

Francesco Sforza ordina al podestà di Covo e Antegnate di lasciare che i fattori di Bartolomeo Colleoni dispongano a loro talento delle biade e dei beni dei loro possedimenti e li possano condurre dove a loro piace, senza interferenze del podestà di Romano, perché tali possedimenti sono in terra sforzesca.

[ 226r] Potestati Covi et Antignaghi.
Havemo inteso quello hay scripto al magnifico Bartelameo Coglione et quanto ha scripto el potestà de Romano circha el facto delle possessione d'esso Bartolameo, che sono su la iurisdicione de Covo et Antignago, ad che respondendo te advisamo che nostra intencione et cossì volimo che dele biade et fructu d'esse possessione et etiam dele altre che sono in Cremonese ne lassi disponere ali factori d'esso Bartolomeo como parerà a loro, et li lassi condure in quelli lochi ad ogni suo piacere. Et s'el dicto potestà de Romano o altri de quelli della signoria te mandassino a dire più una cosa che un'altra circha de ciò, volimo gle (a) responde che quando venessimo a convencione con la prefacta signoria ne forono restituite Covo et Antignago cum tutto lo territorio et iurisdicione soa, et che essendo le dicte possessione del territorio et iurisdicione delle terre che tenemo noy ne pare conveniente et debito che li fructi se debiano condure in le terre nostre, et cossì volimo le lassi condure lì per quelli che fano per il dicto Bartolomeo senza exceptione alchuna, et se tu cognoscesse che quelli da Romano li volesseno mandare a tore per forza avisane subito, perché te risponderemo quello haveray a fare. Mediolani, die xx iunii 1451.
Iohannes.


(a) Segue inde depennato.