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132. Francesco Sforza a Sillano Negri, ad Antonio Bossi e ai Maestri delle entrate straordinarie 1451 gennaio 26 Lodi

Francesco Sforza, considerata la poca utilità che ne deriverebbe alla Camera ducale recuperare i possedimenti usurpati dopo la morte di Filippo Maria Visconti da quelli de chi erano prima, mentre dagli attuali possessori se ne poteria cavare qualche denari con loro bono contentamento, vuole che Antonio Bossi e Sillano Negri si portino a Pavia e insieme con Giovanni Botta e Agostino Baracco vaglino la situazione con gli attuali possessori, ordinando loro che poi si portino a Milano per pagare quanto dovuto per tali beni.

Domino Sillano de Nigris, domino Antonio de Bossis et Magistris intratarum extraordinariarum.
Anzi la partita nostra de Mediolano intendesti vuy, miser Antonio, el parere nostro et quello ne occorreva circa el facto dele possessione del pavese pertinente ala Camera nostra, quale dapoi la morte del'illustrissimo signore quondam passato sono usurpate per quelli de chi erano prima. Aci l'intendiate anchora meglio, lo replicaremo et recordiamo che, togliando noy le dicte possessione ala Camera nostra, se ben gli pertenesseno de rasone come siamo certi gli pertengono, non da manco farimo malcontenti et de malavoglia quelli le tengono et hano de presente et nuy non ne haviremo utilitate alcuna, perché, quando le habiamo ala Camera nostra, ne sarano domandate in dono da nostri conducteri et squatreri o altri, ali quali non le potiressimo danegare et per conseguente non ne consequiriamo utilitate alcuna et fariamo malcontenti quelli che hano dicte possessione e beni et quelli che le possiedano et, godendo de presenti, se ne poteria cavare qualche denari con loro bono contentamento et utilità dela Camera nostra, come possite comprehendere per la prudentia vostra. Pertanto vi commectiamo et volimo che domane andagati tucti duy a Pavia et, retrovandovi con Zohanne Botto et Augustino Baracho, sindico dela Camera, et, intendendovi tucti insieme, desgrossati questa materia con quelli che hano et godeno dicte possessione et beni et praticati con loro. Et, poi sarite stati a Pavia dece dì (a), ritornate a Mediolano et ordinate che vengano da vuy a Mediolano a componarsi et concordare quello deverano pagare per le dicte possessione. Laude, xxvi ianuarii 1451.
Cichus.


(a) dece dì in interlinea.