Registro n. 4 precedente | 1785 di 1893 | successivo

1785. Francesco Sforza a Giovanni Balbiani, al capitano del distretto di Alessandria e Tortona e a Nicoḷ da Palude da Parma 1451 ottobre 13 Belgioioso

Francesco Sforza ordina al conte Giovanni Balbiani, al capitano del distretto di Alessandria e Tortona e a Nicoḷ da Palude da Parma di lasciar condurre a Pavia e da Milano biade senza pagare tratta, a meno che si tratti di mercanti o persone che le conducono fuori del ducato; nel rispetto di tali patti, l'esenzione è anche per Mairano Marinono.

Comiti Iohanni de Balbiano et capitaneo destrictus Alexandrie et Terdone, ac Nicolao de Palude.
Non obstante alchune ordine o cosa emanata in contrio, deliberamo et volimo che da ṃ innanzi lassiati condurre da quelle parte de là a Pavia et da Mediolano dele biade a qualuque le volesse condurre senza pagare la tracta, excepto ad quelli che ne facesseno merchantie, quali volimo gli siano lassati condurre minor quantità sia possibili. Ma quelli di là volessino condurre altrovo fuora del territorio nostro, volimo paghino la dicta tracta; et quantuncha Mayrano Marinono ne habia comperato una quantità per condurre di qua, nondimeno volimo che ĺ observati la sua licentia et li lassati [ 354v*] liberamente senza pagamento dela dicta tracta, intendendo peṛ che luy et li altri, che conduranno le dicte biave, vadino per le vie et strate dricte et consuete. Data Belzoiosi, die xiii octobris 1451.
Cichus.
Scriptum fuit in simili forma potestati Sallarum et capitaneo Clastigii.