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185. Francesco Sforza al conte Franchino Rusca 1451 luglio 18 Cremona.

Francesco Sforza comanda al conte Franchino Rusca di fare gride per le quali chi contraffarrà i segni che i mercanti di legname fanno sulla legna da loro fatta tagliare in altura e poi fatta arrivare per fluitazione nel Lago Maggiore o al piano, siano multati di 10 fiorini ripartiti tra la camera ducale, l'accusatore e l'ufficiale che riceve la denuncia.

[ 43r] Comiti Franchino Rusche.
Tomaxo da Venzagho et alcuni altri merchadanti de legname, quali usano et praticano in quelle parte nostre del Laco Mazure, ne hanno facto querela dicendone como loro fanno ta- gliare ligname per far fare asse de larexe et de pezio et altri lignami necessarii alla mer- chadantia loro de ligname, quale fanno tagliare in li boschi et gualdi diserti et in li monti alti et per lo diluvio delle aque grande che decorreno, parte d'essi lignami decorre in lo Laco Mazure et parte se dimora in li fiumi et sopra li galbi et in altry luoghi. Li quali legnami son- no signati et straforati del singno d'essi merchadanti per cognoscere cadauno quale sia el suo. Et pare che da poy che in dicto laco et in li fiumi et sopra li galbi alcuni giotti et captivi vanno ad togliere et gustare (a) via dicti signali facti sopra le boree de issi merchadanti et patroni et converteno esso ligname in loro uso, lo quale coducono da loco a loco dove li pare. La qual cosa vene ad essere in grande damno et detrimento d'essi merchadanti. Et havendone essi merchadanti cum grande instancia supplicato che vogliamo opportuna- mente provedere ad questa cosa, habbiamo delliberato et cussì per questa ve commettia- mo et ordinamo che in tucti quilli luoghi et terre ve pareranno necessarie et espediente, vuy debbiati per publiche cride et commandamenti fare bandire et commandare che non sia persona alchuna de qual grade et conditione se sia, che ausa nè presumma guastare li signali delli dicti merchadati posti et facti in lo loro ligname nè togliere ligname alcuni d'essi merchadanti senza loro licentia et volontade (b) sotto pena de deci fiorini d'oro per cadauno lingno che con veritate se trovasse havere tolto. Et se alcuna persona se trovarà poy, facta dicta proclamatione, haver havuto alchuni d'essi legnami, volimo imediate sia facto pagare dicta pena de fiorini x per cadauno lengno che se trovasse haver tolto. Della qual pena volimo la mitade sia applicata alla Camera nostra, uno quarto a quella persona che acusa- rà, l'altro quarto volimo sia dello offitiale al quale sarrà denuntiato questa tale accusatione et che alli patroni sia restituito, overo pagato [ 43v] tutto quello ligname li fusse stato tolto. Et per fare che questa cosa habbia effecto vogliati fargli ogni cosa vi parrerà expediente ad ciò che dicti merchadanti habiano et godano il suo ligname et che non gli sia usurpato et tolto cussì tristamente et furtivamente como loro ne hanno dicto. Et in questo non manchati in cosa alcuna. Data Cremone, die xviii iulii MCCCCLprimo.
Iohannes.


(a) Così in A.
(b) Segue senza depennato.