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1248. Francesco Sforza a Giovanni Balbiano, capitano del distretto di Alessandria 1451 novembre 1 Cremona.

Francesco Sforza, precisando la sua volontà, richiama Giovanni Balbiano, capitano del distretto di Alessandria, per l'eccessivo rigore con cui attua le disposizioni ducali.

Domino comiti Iohanni de Balbiano et capitaneo districtus Alexandrie.
Per altre nostre ne recordiamo havervi scripto che ad nuy eranno facte de molte querele deli ordeni molto strecti et rigidi havevati dati ultra lo tenore et substantia deli ordeni vi mandassemo de qua; de che prendevamo admiracione et che li volesti modificare et non gravarli ultra la forma per nuy mandata. Non pare sia stato observato, perché de novo per quilli dal Castellazo n'è facto lamenta de questo, perché dicono et non potere andare al molino ad macinare et altre cose che sonno incomode et necessarie. La substancia del deveto nostro è che alcuno non ardisca portare biade (a) fora del nostro [ 294r] territorio senza licencia sottoscritta de nostra mano et che altri non possi, senza licencia, comprare biava in quantità per vendere senza licencia deli nostri officiali, ma chi vole comprare per suo uso, possa ad suo piacere. Et questa è la voluntà nostra circa el dicto deveto et cossì scrivemo al'homini delle terre dellà. Cremone, primo novembris 1451.
Cichus.

(a) Segue in quantità depennato.