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495. Francesco Sforza a Giovanni Balbiani 1451 agosto 18 Lodi

Francesco Sforza comanda a Giovanni Balbiani di non lasciar condurre fuori dal territorio ducale neppure un granello di grano. Vuole che si faccia attenzione che le genti d'arme ducali non portino né favoriscano che si porti fuori tale merce. Ciò non vale per le biade tolte in luogo della tassa del sale, biade di cui sarà informato dal referendario ducale Giovanni Botta.

Comiti Iohanni de Balbiano.
Deveti havere inteso quelle ve havimo scripto et facto dire et ve ha dicto Angelo Simonetta, nostro consigliero, circha el facto dele inhibicioni delli grani. De novo ve replicamo et ve commandiamo et volimo, per quanto haveti cara la gratia nostra, che non lassati condure fuora del territorio nostro uno minimo granello de grano senza nostra licentia. Provedeti etiamdio che per le vostri non sia facto alchuna licentia. Et questo dicimo perché intendiamo che per duy grossi se fa una licentia. Simile advertencia volimo se habia ale nostre gente d'arme che non conducano né daghino favore a condure li dicti grani; et sentendo vuy che alchuno ne conducesse, avisatine che l'è, perchè gli provediremo noy. In conclusione, se desiderati farne cosa grata, exequeti questa nostra intencione et provedeti che biade alchune non se conducano fuora del territorio nostro senza nostra licentia, como è dicto, excepto se non fosseno de quelle biade che noy togliamo da quelli nostri subditi in loco della taxa del sale, dele quale biade sareti avisato da Iohanne Botto, nostro referendario. Laude, xviii augusti 1451.
Cichus.