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546. Francesco Sforza a Giovanni Balbiani e al capitano del distretto di Alessandria 1451 agosto 22 Lodi

Francesco Sforza ordina a Giovanni Balbiani e al capitano del distretto di Alessandria di bandire e pubblicare la grida che vieta ai soldati di condurre biade. Se qualcuno recriminerà contro tale disposizione, lo si punisca. Loda Giovanni Balbiani per aver fatto condurre grano all'abbazia di Santa Giustina e lo informa di aver scritto a Paolo Pinzamatti, rimproverandolo per non aver osservato la licenza in proposito.

Comiti Iohanne de Balbiano et capitaneo destrictus Alexandrie.
Respondendo ad quello ne haviti scripto del'obviare che li soldati stantiati in quelle nostre parte non conducano delle biade, dicemo che debiati far bandire et publicare la presente crida, quale ve mandiamo qui inclusa, la quale havimo facto bandire et cridare per tucto el paese nostro. Et se contra el tenore di quella trovariti alchuno contrafatiente, soldati o altri che siano, volimo li debiati prendere et punirli irrimisibilmente, ita che caduno se contenga de condurre le dicte biade. Ala parte dela licentia haviti concessa al'abbate de Sancta Iustina, dicimo ne piace che habbiati concessa dicta licentia et ne rincresce che Paulo Pinzamatta non vi l'habbia observata, al quale però, per satisfatione vostra et del honore vostro, gli scrivimo ch'el faza relaxare l'homini, le bestie et le cose quale ha retenute contra il tenore d'essa vostra licenzia. Et in questo vi certifficamo non farà oppositione alchuna, perché cussì è nostra ferma intentione. Data Laude, die xxii augusti MCCCCLI.
Duplicata in Viglevano, xxvi augusti 1451.
Cichus.