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630. Francesco Sforza a Giovanni da Cavirano 1451 settembre 5 Lodi

Francesco Sforza ordina a Giovanni da Cavirano, capitano di Casteggio, di far pagare agli uomini di Stradella, riparati per la peste a Castana, quello che Bottigella e gli uomini di Castana hanno pagato per loro durante la loro permanenza in detto luogo.

Iohanni de Cavirano, capitaneo Clastigii.
Per altre nostre the havimo scripto che devi essere informato che quelle gente che erano taxate ala Stradella fin del'anno passato se partirono de là per suspecto dela pistolentia, quale alhora gli regnava, et andarono alla Castano, loco del reverendo monsignore prothonotario de Butigelli, nonobstante ch'el dicto loco dela Castana havesse la rata sua dele gente; et ad ciò che se servasse equalità, et l'uno non portasse carico del'altro, fo ordinato che se tenesse lo conto et rasone de quello che se daria per quilli dela Castana ale dicte gente che dovevano stare alla Strabella, da esser poy pagato per quilli dala Stratella al prefato monsignore et homini dela Castana, como vole la rasone et bona equità. Et cussì, secondo che siamo informati, se ne è tenuto lo conto et per quilli dala Stratella et dala Castana [ 146v] ma non è facto lo pagamento, anzi recusano quilli dala Stratella de farlo, che non ne pare bene nè lo volimo comportare. Pertanto volimo et te committimo che, remossa ogni exceptione et contraditione, havuta la presente et havuta informatione dela spesa hanno facta esso monsignore et homini dela Castana per quelle gente devevano stare et erano deputate alla Strabella, constrengi per ogni via de rasone quilli dala Stratella ad pagarla ali dicti monsignore et homini dela Castana et tucto quello feno hanno havuto esse gente d'arme da loro nonobstante che ne habbiano havuto più che l'ordine; et questo volimo che fazi senza exceptione alcuna como havimo dicto et como ne par voler la rasone et lo debito. Data Laude, die quinto septembris MCCCCLI.
Iohannes.