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986. Francesco Sforza al capitano del Seprio 1451 ottobre 6 Lodi.

Francesco Sforza invia al capitano del Seprio la grida contro le esportazioni di biade fuori del capitaneato con le pene previste per chi contravviene. Le disposizioni contenute non riguardano Milano, dove si può condurre liberamente biade e altro.

Capitaneo Seprii.
Deliberandosse noy che le biade de quelle nostre parte de Seprio non siano sinistrate né conducte fuora della iurisdictione de quello capitaneato, ti mandiamo qui inclusa la copia de una chrida quale vogliamo faci chridare et publicare per tutte le parte dicte. In executione della quale chrida vogliamo poy sii advertente ad intendere quelli sono contrafaciente li quali irimissibiliter vogliamo siano puniti segondo dispone el tenore d'essa chrida, avisandote che non vogliamo (a) faci observare licencia alchuna nisi sia sottoscripta de nostra propria mano. Ben te clarificamo che siamo contenti che dentro la iurisdictione d'esso capitaneato possi fare l'officio tuo, cioè de concedere che da loco a locho possano fir conducte le biade segondo li bisogni del'homini con toa licentia, dummodo non excedat la iurisdictione d'esso capitaneato. Et circha ciò te commandiamo sii dilligente et advertente, ita che da noy meriti essi commendato. Laude, vi octobris 1451.
Cichus.
[ 235r] Forma publicacionum et chridarum fiendarum in partibus capitaneatus Seprii.
Per parte de illustrissimo et excellentissimo signore nostro signore duca de Mediolano fi facto bando et commandamento che non sia alchuna persona di che grado, stato et condictione si voglia, che ardischa portare o fare portare, mandare, o per alchuno modo transferire biada fuora dela iurisdictione del capitaneato de Seprii sotto pena a chi contrafarà d'essergli, se è citadino, contadino o habitante nella dicta iurisdictione, confischati tutti li soy beni alla Camera del prelibato illustrissimo signore nostro, dando nondimeno el terzo d'essi beni et bestie et biade che portassero al'acusatore. Et le persone de quelli tali o qualuncha d'essi contrafacienti, como è dicto, siano condempnati alle presone del capitaneo de Seprio per uno anno. Et se è homo d'arme perda le biave, le bestie et l'arme et li cavalli, deli quali li duy terzi vadano alla Camera predicta et l'altro terzo al'acusatore; et l'homo d'arme et questi tali contrafacessero, como è dicto, siano condempnati ale presone per uno anno. Et se è sachomano o altra persona inhabile ale sopradicte pene, siano et essere se intendano condempnati ale forche. Et qualuncha persona sappesse, sentesse o vedesse contrafare alli sopradicti commandamenti et chridae, et non lo denunciasse infra termine de tri dì al predicto capitaneo de Seprio, sia et essere se intenda incorso nella pena sopradicta. Anchora venendo a noticia che alchuni tirasse biade fuora de alchune castelle o forteze della iurisdictione del capitaneato predicto senza licentia del prefacto illustrissimo signore o del dicto capitaneo, quelli comuni dove questo avenesse caschano in pena de ducati deci per staro de quella quantitate se verificasse essere cavata, notificando ad ogniuno che, contrafacendo a dicti ordini, non se ne receverà scusa né se gli farà gratia alchuna. Anchora se alchuno delli famigli del prelibato illustrissimo signore nostro o officiale deputato alla guardia de questo se intendesse cum alchuno che contrafacessi a questi ordini overo chrida, che se intenda immediate incorere nella pena delle forche. [ 235v] Et in queste presente chrida et commandamento non se intenda essere la cità de Mediolano alla quale vole il prelibato illustrissimo signore che cadauno possa andare et condure liberamente ogni quantitate de biade et ogni altra robba senza alchuna inhibicione et contradictione.
In simili forma ut supra scriptum fuit infrascriptis capitaneis, videlicet:
capitaneo districtus Novariensis,
capitaneo Clastigii et
capitaneo Lumelline.

(a) che non vogliamo ripetuto e depennato.