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1064. Francesco Sforza al capitano ducale del divieto dell'Oltrepo 1452 marzo 6 Milano

Francesco Sforza ribadisce al capitano ducale del divieto dell'Oltrepo di soddisfare Pietroantonio da Perugia, compagno di Bartolomeo Colleoni, a Montedondone, per i cavalli e la roba bruciata. Non trovando gli autori di tale misfatto, risarciscano gli altri ai quali spetta: se ciò non gli sarà possibile, lo informi.

[ 177v] Capitaneo nostro devetus Papiensis Ultra Padum.
Se maravegliemo multo che non habi anchora providuto ala satisfatione deli cavali, roba brusata a Petroantonio da Perusa, compagno del magnifico Bartolameo Coglione, nel loco de Montedondone como per altre t'havemo scripto. Il perchè de novo te replicamo et commandiamote che subito provede dicto Antonio sia debitamente satisfacto deli dicti cavali et roba et, non trovandosse li malfactori, sia satisfacto da quelli a chi debitamente specta, et in questo usa diligentia et celerità tale che più non t'habiemo a replicare littere. Et quando habi cosa veruna in contrario, perché non gli possi providere, avisane subito per tue littere. Data Mediolani, die vi martii MCCCCLII.