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507. Francesco Sforza al capitano del divieto d'Oltrepo 1452 gennaio 20 Lodi

Francesco Sforza ordina al capitano del divieto d'Oltrepo che, riscontrando essere vero quello che espone nella sua supplica la casteggiana Rosina di Baroci, imponga al piacentino Zanino e al di lui fratello Cristoforo di restituire le venticinque some di frumento prestati loro per casone de massaricio.

Capitaneo nostro devetus ultra Padum.
N'è exposito per parte de Rosina di Baroci, dela terra nostra de Clastigio, ch'ella è creditrice de uno Zanino piasentino et Christoforo suo fratello per casone de massaricio de somme xxv di frumento, a loro prestato per adiuto, como se fa, ut plurimum, ali massari et ch'ella non pò consequire il debito suo, quamvis più fiate l'abia requesto. Pertanto, considerato quele rasone dele done dignamente sono da sì favorire, et maxime in tal caso de massaricio, ve scrivemo, volemo et conmictemo che, vocatis vocandis, diligentemente et sumariamente te informi de questa cosa et, trovando dicta Roxina creditrice vera, provedi opportunamente che gli sia satisfacto de quanto la trovarai debitamente dovere havere, per forma non habia dignamente a venirse a lamentare. Data Laude, ut supra.