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516. Francesco Sforza a Sceva Corti, a Benedetto Corti e a Teseo 1452 gennaio 20 Lodi

Francesco Sforza comunica al luogotenente di Piacenza, Sceva Corti, e al fratello Benedetto nonché a Teseo, commissario sopra gli alloggiamenti, che sono stati da lui quelli del comune di Castel San Giovanni che sono stati per un errore del luogotenente appesantiti dei loro carichi per gli alloggiamenti dei cavalli. Avutili tutti, popolani e nobili, alla sua presenza si è deciso che tutti contribuiscano per un terzo. Vuole, poi, che le due parti eleggano, ciascuna, due loro rappresentanti per correggere gli errori di estimo: non riuscendo a raggiungere su ciò un accordo, intervenga il luogotenente e quello che lui deciderà sia da tutti osservato e ogni estorsione fatta ai nobili sia sanata, ricordando, però, che tutti debbono contribuire alla tassa dei cavalli. Si faccia infine osservare l'accordo intervenuto tra nobili e terreri di Borgonuovo.

Locuntenenti Placentie et Benedicto, fratri suo, necnon Teseo, comisario super alogiamentis.
Perché quelli del comune del Castello San Iohanne sono venuti ad agravarse de una declaratione fata per voi, locotenente, tra li nobili et citadini et esso comune per la contribuitione deli alogiamenti di cavali, dicendo ch'è stato erore in calculare loro extimo, supra quale pare habiati facto tale declaratione et cum instantia, vogliamo provedere a tal erore ad ciò non vengano ultra el debito agravati. Havemo hauto dala presentia nostra l'una parte et l'altra, et multis hincinde discussis, s'è rimasto de acordio in questa conclusione che li dicti citadini et nobili debano per lo presente mese tanto sustenire il carico et la contribuctione del terzo deli cavali, sì taxati al dicto comune, como ad essi nobili et citadini, separati.
Et in questo tempo debano, l'una parte et l'altra, elligere duy per parte che habiano a vedere si in esso extimo è stato errore, e se per errore tale declaratione fuesse corsa, se coregia et reduca [ 93v] al debito secundo il vero extimo. Et non concordandose questi da fir ellecti como è dito, volemo che voi lo corregiati, et dela vostra corectione se debia stare et quella penitus exequire, remota ogni exceptione, et quella parte chi se trovarà essere stata fora del debito agravata secundo la forma del dicto extimo, sì deli cavali, como dele spexe hinc inde fate per questa differentia, deba essere resarcita et restaurata dal'altra, como è debito e rasonevelle, secundo la declaratione sarà fata per voy.
Ceterum volemo et cometemovi che habiati bene a vedere et diligentemente informari se per potestà o camareri o altro al dicto comune fose extorta cosa veruna ali dicti nobili o ad alcuni de loro: provideati opportunamente gli sia restituito e satisfacto, astringendoli per ogni via de rasone a tal satisfactione, como vi parirà debito et a conveniente.
Intendendo nuy e declarando che cadauno deli dicti nobili et citadini deba contribuire et contribuisca a questa taxa di cavali et niuno ne sia reservato nì per via de exemptione nì per altra forma alcuna.
Similiter volemo et così vi committiamo debiati exequire e fare observare lo acordio sequito et concluso tra li nobili de Burgonovo e li terreri, del quali tu, Teseo, sei pienamente informati, et per Dio, faceti per forma che ad nuy non ne venga più querella. Data Laude, die xx ianuarii MCCCCLsecundo.


(a) Segue raxo depennato.