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106. Collaterali generali a Francesco Sforza 1455 dicembre 1 sine loco

Documento dei collaterali del banco degli stipendiati riguardante le licenze di assenze concesse a capitani, castellani e conestabili. In esso si chiede che non siano date licenze senza termine e se chi beneficia di una fuoriuscita è un parente, occorre che abbia una particolare licenza, dandone avviso direttamente ai collaterali del banco degli stipendiati e all'ufficiale delle bollette. Tutte queste lettere devono pervenire ai collaterali del banco degli stipendiati, perché siano annotate nel registro «dele licentie dela bancha dei soldati». Accennato agli abusi, il documento si sofferma sulla situazione di chi ha venti o più paghe, e segnala il comportamento di chi ne ha di meno. In fine, si chiede che per i nuovi castellani si indichino nelle lettere i loro parenti.

[ 29v ] 1455 die primo decembris.
Ricordo da fir facto per parte deli Collaterali generali al'illustrissimo signor nostro duca de Mediolano, et cetera, per lo magnifico domino Cicho de Calabria, ducale secretario, dignissime per le licentie concesse et che se concedano ali capitanei, castellani et conestabili per absentarse sè o qualuncha di soy, et cetera.
Prima, se habia respecto ad non concedere licentia che sia continua, senza termino, ma terminata de spacio de alcuni dì, secondo la necessità, lassando el scontro per quello tale se absentasse essendo capo de conducta, quale scontro non se absenta fuora dela guardia fin ala tornata del'absentato, ma essendo deli compagni non ha ad lassare scontro. Et s'el fosse parente, quello convene havere spetiale licentia con questo: che caduno, inanti la partita sua, ne facia aviso alo officio deli Collaterali generali essendo ad Mediolano, et essendo altroe ne facia similiter aviso al'officiale dele bollecte, o persona deputata aciò, unde, se retornasse essere quello se absentasse, chi ne farà nota et poy li mandarà per novitate in scripto la luy licentia con el dì dela soa partita et per quanti dì, nominando la casone perché s'è absentato et del retorno. Et le lettere d'esse licentie fizano mandate al'officio [ 30r] deli prefati Collaterali per farle notare al libro del'officiale dele licentie dela bancha deli soldati, secondo l'ordini, aciò se se trovassino in deffecto de monstra in quello tempo e fosse accusato per lo accusatore deputato, ad ciò venga excusato per dicta licentia et cossì per ogni licentia havesseno per altra forma.
Et questo se dice perché quelli che haveano licentia de absentarse sé o deli soy compagni per le munitione o altre casone, expresse et non expresse, continuamente, quando gli piaceva o bisognava, non solum la usano in quello perché gli era concessa, ma ne facevano assay coruptelle per la maiore parte de loro. Et sempre, per regula generale, mancandoli page alcune dele loro monstre le excusaveno continuamente, dicendo che erano fuora per dicte casone concesse per dicte littere o fosse vero o non, in modo che tanto ne veniva ad essere damnificato el signore quanto se gli dasesse tante page morte, quanti sono quelli pono absentarse ultra quelle page morte che hanno ciascuno de loro. Nondimeno per [ 30v] non mettere la cosa al'estremo, aciò non se provocano dicti tali che se siano a desperatione perché per lo passato sempre hanno havuto copiosamente beneficii et gratie dal'illustre signore nostro, se poteria stabilire per ordine che quelli che hanno page xx et da xx in su, havessino licentia per absentare uno solo deli soy compagni per dicte casone et facti de neccessità a loro guardia quando bisogna, senza perdere soldo, tenendo l'ordine ch'è dicto de sopra, dicendo ali altri de manche paghe, che habiano pacientia, perché ogni volta gli accaderà bisognare de absentarse el capo de conducta per iusta casone gli firà facta la licentia per quello tempo bisognarà, richiedendola et per alcuno deli soi compagni mandandolo per concludere et sollidare le sue rasone, o per redure victualie et cose necessarie ale loro forteze ad li tempi debiti, constando che cossì sia in verità et cossì anche per fare corregere alcuno errore fosse accaduto in le sue rasone, trovandose esser stato per deffecto deli officiali et non suo, se gli provede per li ordini dela banca che non perdano soldo, siché per questo non bisogna lettere de licentie altramente.
[ 31r] Insuper, quando accaderà in l'advenire constituire castellani novi, se habia respecto ad nominare expressamente in le lettere de tali castellani, li parenti debiano havere (a) scripti con sì, perché, quando non sono nominati in le dicte lettere, li dicti castellani batezano per parenti chi voleno, o che siano, o che non, et le forteze non stano tanto secure et bene custodite, essendo guardate da extranei, quanto havendo dentro li parenti. Et questo se gli servava sempre al tempo dela bona memoria del duca Filippo, intendendo che li dicti parenti procedano dala propria linea del dicto castellano et non dele done loro, como presumeno alcuni volere fire acceptati.


(a) Segue parenti depennato.