consiglio ordinario sec. XIV - 1757

Il consiglio ordinario era eletto dal consiglio del popolo con un complesso meccanismo a doppio turno in parte affidato alla sorte, in occasione dell’assemblea generale di metà ottobre.
Il consiglio ordinario o assentato risultava costituito da sedici “egregi domini consules et iudices in criminalibus”, dieci della terra mastra e sei delle vicinanze, cioè due per valle. Si riuniva solitamente in “stupha magna pretorii” o in “hypocausto superiori pretorii”. La sua funzione era duplice, come per altro appare dalle qualifiche attribuite ai suoi componenti (consules et iudices): doveva esercitare la giustizia penale e provvedere all’amministrazione della comunità. Per dare secuzione alle sue delibere, si avvaleva di salariati o ufficiali (detti di San Gallone, perché eletti in prossimità della festa di San Gallo, a metà ottobre) con mandato annuale.
Dal 1481 la competenza civile del consiglio ordinario di Bormio fu affidata ad un consiglio di tredici deputati, tutti di Bormio, mentre la competenza penale rimaneva al consiglio ordinario. Nelle decisioni più rilevanti il consiglio ordinario veniva allargato anche a diverse decine di persone (sempre più di cento).

ultima modifica: 09/01/2007

[ Saverio Almini ]