esecutori delle entrate 1532 - 1797

Gli esecutori delle entrate, in numero di quattro, dovevano riscuotere quanto di spettanza del comune, per tasse o condanne. Erano obbligati a presentare apposita fideiussione alla bina entro otto giorni dalla nomina. Dovevano consegnare a fine mandato le scritture ai deputati ai conti generali. Ogni sabato (in seguito con cadenza mensile) dovevano consegnare le somme riscosse al tesoriere. La contumacia venne fissata in cinque anni (1619) poi in tre (1623). Nel 1622 i compiti vennero ulteriormente specificati: due esecutori sarebbero stati responsabili per le condanne, due per i sussidi, pur nel mantenimento dell’unitarietà della carica. Le chiavi dell’ufficio, a fine mandato, dovevano essere consegnate in cancelleria (capitolare officiorum).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Fabio Luini, Cooperativa Archimedia - Bergamo ]