sindico sec. XIV - 1797

Era eletto all’inizio dell’anno dal consiglio generale e poteva essere riconfermato, sempre per elezione, per l’anno successivo, mentre ne era vietata l’elezione il terzo anno.
Doveva naturalmente giurare di osservare gli statuti di valle e nel suo operato doveva procurare maggior vantaggio alla valle stessa (Statuto della Val Trompia 1576, parte I, cap. 2).
Poteva disporre spese di importo limitato senza licenza del consiglio, e se contravveniva rispondeva con le proprie sostanze (Statuto della Val Trompia 1576, parte I, cap. 27).

ultima modifica: 19/01/2005

[ Giovanni Zanolini ]