consiglio generale 1757 - 1796

La riforma al governo della cittą e contado di Como del 19 giugno 1756 (editto 19 giugno 1756) dispose una parziale riorganizzazione del consiglio generale della cittą. Infatti la presidenza del consiglio doveva essere affidata a un ministro o assistente regio, che aveva l’obbligo di vigilare sull’osservanza degli ordini superiori. Il consiglio procedeva inoltre ogni tre anni all’elezione di un commissario o tesoriere della provincia, che doveva essere approvato dal regio tribunale sovrintendente all’estimo. Ogni anno poi indicava sei soggetti, che non fossero conservatori di patrimonio, tra i quali il regio tribunale di Milano eleggeva due revisori dei conti, che erano tenuti a presentare la relazione finale del loro lavoro al consiglio stesso.
Con provvedimento imperiale del 1784, venne effettuata un’ulteriore riforma del decurionato, che da allora doveva essere composto per due terzi da nobili e per un terzo da cittadini facoltosi. La durata massima della carica fu fissata in cinque anni (Cani e Monizza 1993, pagg. 163 e 164).
Composto da 40 individui estimati nella provincia comasca (nel 1796 limitati a 36 membri) il consiglio, indicato con il termine di generale, compare ancora tra i corpi civici della cittą di Como dopo l’occupazione francese. Le “incumbenze del detto corpo rappresentante la provincia” riguardavano principalmente le questioni di carattere generale, le nomine di diversi corpi amministrativi e le assegnazioni delle pubbliche funzioni (Corpi civici cittą di Como, 1796).

ultima modifica: 03/04/2006

[ Domenico Quartieri ]