deputati sec. XVIII - 1757

Detentori del potere esecutivo delegatogli dal consiglio ordinario, consistente principalmente nell’amministrazione e conservazione del patrimonio pubblico, i tre deputati della comunità venivano di anno in anno nominati dal consiglio ordinario stesso: ciascuna classe componente tale organo era infatti incaricata di designare “col giudizio della sorte” un consigliere suo rappresentante, di nominarlo deputato e di investirlo dei poteri necessari per mettere in atto le decisioni ed iniziative prese dal consiglio medesimo (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3025).
Con la “riforma al governo della comunità di Abbiategrasso” del 16 dicembre 1757 i deputati della comunità non vennero soppressi benś, in linea con la politica di compromesso che il governo teresiano condusse con altre comunità maggiori del ducato milanese, diminuiti di numero, passando da tre a due, e continuarono a svolgere le funzioni loro attribuite dal consiglio, in collaborazione peṛ con il convocato generale ed i tre deputati dell’estimo di nuova istituzione.
La riforma della comunità di Abbiategrasso del 1757 sanciva infatti che le due classi componenti il nuovo consiglio generale fossero tenute ogni anno a radunarsi per eleggere “ognuna a voti segreti” un deputato loro rappresentante: ai due deputati coś nominati – continua il testo della riforma – erano attribuite, in continuità con il passato, tutte le funzioni di carattere meramente esecutivo, compresi “l’invigilare al regolamento delle vettovaglie, delle strade, dei confini giusta li privilegi e consuetudini del borgo, secondo hanno sempre per l’addietro praticato” in collaborazione con i tre deputati dell’estimo, anch’essi nominati dal consiglio generale, non residenti in loco ma perennemente rappresentati da un sostituto, “persona idonea e di civile condizione” (Riforma Abbiategrasso, 1757; editto 16 dicembre 1757).

ultima modifica: 03/04/2006

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