decreto 14 agosto 1810 h

ContestoRegno d'Italia (1805 - 1814)
AutoritàEugenio Napoleone (dispone)
Titolo"Decreto con cui si ordina che nel dipartimento dell'Alto Adige siano eseguiti gli articoli 34 e 35, tit. V, sezione I; § 1 della legge 17 luglio 1805"
DateMilano, 14 agosto 1810
Fonti bibliograficheBollettino delle leggi del Regno d'Italia. Parte II. Dal 1° luglio al 30 settembre 1810, Milano, Dalla reale stamperia, 1810[1810]
MaterieFinanza e censo
Abstract

Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, su rapporto del ministro delle finanze, decreta l'esecuzione nell'Alto Adige degli articoli 34 e 35, titolo V, sezione I, § I, della legge 17 luglio 1805 riguardanti il modo di effettuare l'esazione dei crediti liquidati e quale sia il foro competente per le cause civili in cui è interessata la nazione e non attribuite a un foro speciale.